Decreto dignità: regime transitorio


Cosa avviene per i contratti in essere e per quelli stipulati nel periodo transitorio?
Decreto dignità: regime transitorio

Il D.L. 87/2018, così detto Decreto dignità, entrato in vigore il 14.07.2018, mancava di una disciplina transitoria. La legge di conversione, n. 96/2018, è corsa ai ripari prevedendo un regime transitorio fino al 31 ottobre, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018"  ma al contempo ha generato enormi dubbi in attesa dei chiarimenti amministrativi, in quanto la norma che regolamenta il periodo transitorio è presente all’interno della Legge ma non anche del Decreto legge valido dal 14.07.2018 fino al 12.08.2018.

Di fatto si sono venuti a creare più periodi temporali e normativi:

  1. quello relativo ai contratti stipulati entro il 13 luglio 2018. In questo caso, i contratti saranno soggetti alle vecchie regole in materia di proroghe e rinnovi, senza obbligo di motivare tali atti, con 5 proroghe e il limite nella successione di contratti a termine di 36 mesi entro il 31 ottobre 2018, dopo tale data si applicherà la nuova normativa anche a questi contratti;

  2. quello vigente dal 14 luglio fino al 11.08.2018, dove non vi è la specifica del periodo transitorio;

  3. quello in vigore dal 12 agosto fino al 31 ottobre contenente il periodo transitorio;

  4. ed il regime che sarà in essere a partire dal 1° novembre 2018

Fermo restando che i periodi transitori riguardano solamente la durata massima e la disciplina delle proroghe e dei rinnovi, e non anche le altre disposizioni (come l'aumento della aliquota contributiva) che sono immediatamente applicabili.

Per rendere più semplice la comprensione è bene fare degli esempi:

  • Assunzione dal 14 giugno 2018  con scadenza del termine del contratto al 30 settembre 2018. Il caso rientra nel regime transitorio con efficacia fino al 31 ottobre 2018, pertanto si potrà provvedere alla proroga secondo le regole precedenti ( 36 mesi – 5 proroghe ).

  • Assunzione per 12 mesi e prorogato per la prima volta il 23 luglio 2018 con nuova scadenza del termine al 30Settembre. La proroga è avvenuta in vigenza del D.L. n. 87/2018, quindi con la necessità di indicare una causale alla proroga stessa, avendo il rapporto una durata superiore ai 12 mesi.

  • Assunzione il 23/07/2018 con scadenza contratto il 30/09/2018, a tale contratto si applicano in pieno le nuove norme, ed in caso di proroga inferiore ai 12 mesi complessivi NON sarà necessaria la causale.

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di Studio Molinaro

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