Decreto Legge n. 83/2015 e liquidazione CTU


Le novità introdotte dalla nuova norma in merito al compenso e alla liquidazione dei compensi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio
Decreto Legge n. 83/2015 e liquidazione CTU
La Legge di conversione n.132, 6 agosto 2015, del decreto legge n. 83, 27 giugno 2015 titolato "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria" ha introdotto modifiche che riguardano strettamente i professionisti tecnici.
I compiti dell’esperto sono assegnati mediante quesito posto dal Giudice dell’Esecuzione durante il giuramento per l’incarico. Il CTU incaricato dovrà espletare tutti gli incaricati previsti dalla normativa e quanto puntualmente ed eventuale richiesto dal Giudice dell’Esecuzione nel quesito.
Si tratta di una considerevole e complessa serie di attività, distinte fra di loro, il cui compenso non può essere ricondotto alla sola attività di stima descritta nell’art. 13 del d.P.R. 358/1988. È quindi necessario suddividere la nota in più capitoli utilizzando le tabelle previste dal d.P.R. 358/1988.
Il testo unico prevede che la retribuzione dell’esperto nominato ex art. 568 c.p.c. sia composta da onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per adempiere all’incarico.
La novità più rilevate introdotta dal decreto legge n. 83/2015, riguarda le modalità e le tempistiche di liquidazione del compenso del consulente tecnico.
La modifica interessa ed amplia l’art. 161 c.p.c. con il seguente comma: "Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".
Il consulente tecnico d’ufficio, nominato per valutare gli immobili pignorati, non può chiedere acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima dell’immobile. La parcella intera, in fase di saldo, va invece conteggiata sul valore di vendita e viene liquidata solo quando la vendita è andata a buon fine.
Dall’analisi del quesito derivano una serie di operazioni il cui compenso viene determinato separatamente per ogni adempimento eseguito.
Nell’accertamento della consistenza immobiliare dei beni, il perito dove effettuare un rilievo planimetrico del bene pignorato. Questo caso trova applicazione nell’art 12 comma 2 del d.P.R. 358/1988 per cui compete al consulente un onorario minimo di 145,12 € fino ad un massimo di 970,42 €.
La verifica della regolarità urbanistica deve comprendere l’acquisizione dei dati delle pratiche edilizie e tutte le complesse verifiche i cui risultati devono essere confrontati con lo stato dei luoghi. L’attività viene normata dall’art. 12 comma 1 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/1988 trattandosi di operazioni in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto con onorario da un minimo di 145,12 € ad un massimo di 970,42 €.
La stima analitica del compendio pignorato, redatta su apposito modello determinato dal Tribunale di competenza, viene compensata con gli onorari ex art. 13 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/1988 ponendo a base di calcolo il valore complessivo di quanto stimato.
L’eventuale redazione planimetria e accatastamento o di altra operazione di natura catastale, attività espressamente richiesta od autorizzata dal Giudice dell’Esecuzione, viene compensata con gli onorari ex art. 12 comma 2 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/88.
Oltre ai compiti già trattati, il consulente svolge anche altre mansioni non valutabili in base a singoli articoli, tra cui il controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c., la verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia, l’acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato, l’integrazione della continuità nelle trascrizioni, l’aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale, l’acquisizione certificato di destinazione urbanistica; in tutti questi casi si applica la tariffa a vacazione prevista dall’art 1 del d.P.R. n. 352/1988, nella misura di 14,68 € per la prima vacazione e di 8,15 € per ciascuna delle vacazioni successive.
Tutti gli onorari possono essere aumentati fino al doppio in caso di eccezionale difficoltà, importanza o complessità, e sono diminuiti di 1/3 in caso di ritardo nell’adempimento.
Geom. Claudio Paglia - MPB Società di Ingegneria Srl

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