Decreto liberalizzazioni e diritti aeroportuali


Definizione, ordinamento e caratteristiche principali
Decreto liberalizzazioni e diritti aeroportuali
La riscossione dei diritti aeroportuali e cioè diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, diritto per l'imbarco dei passeggeri, diritto per il ricovero e la soste allo scoperto degli aeromobili, diritti questi posti a carico delle compagnie aeree, consente ai gestori aeroportuali il recupero dei costi delle infrastrutture e dei servizi connessi agli esercizi degli aerei ed alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, secondo l'art. 10 co. 10 Legge 537/93 modificato dall'art. 11- nonies D.L. 203/2005, la misura dei diritti aeroportuali è determinata per ciascun aeroporto con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. Tali decreti stabiliscono altresì la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti di nuovi investimenti stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC ed il gestore aeroportuale ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze. Per gli aeroporti con traffico annuale superiore a 8 milioni di passeggeri, l'art. 17 co. 34 bis D.L. 78/2009 con vertito in successiva legge al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture, autorizza l'ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, contratti che prevedano sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle oinfrastrutture e dei servizi, ad obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tale contesto si colloca la direttiva comunitaria 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. La disciplina comunitaria che prevale sulla normativa interna stabilisce un sistema di diritti aeroportuali fondato in un quadro di libera concorrenza sul confronto tra gestori e utenti aeroportuali. La direttiva si applica obbligatoriamente a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia dei 5 milioni di passeggeri, mentre è facoltativa l'applicazione della norma agli aeroporti con una soglia di traffico inferiore. Con Legge 27/20012 l'Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva comunitaria 2009/12/CE applicando tale norma a tutti gli aeroporti nazionali, senza distinzione in relazione al volume di traffico commerciale. La normativa stabilisce altresì principi generali in tema di determinazione e riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale istituendo altresì' un'autorità nazionale di vigilanza cui vengono affidati compiti di regolazione, vigilanza ed approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti aeroportuali. Viene inoltre istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto in ordine alla determinazione dei modelli tariffari e della misura dei diritti aeroportuali. Sulla base di tale procedura è altresì tenuto alla consultazione periodoca almeno una volta l'anno dell'utenza aeroportuale. Coerentemente con il complesso delle funzioni che le vengono attribuite viene previsto che l'autorità nazionale di vigilanza, in caso di violazione dei principi in tema di determinazione dei diritti aeroportuali adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario applicato dal gestore aeroportuale sino alla rideterminazione dei diritti stessi. Deve infine evidenziarsi che in virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 39 bis L. 159/2007 le controversie in materia di diritti aeroportuali rientrano nel foro di competenza della struttura aeroportuale rientrando nell'alveo della giurisdizione ordinaria, essendo pertanto superato il tradizionale orientamento giurisprudenziale che qualificava tali diritti aeroportuali come tasse, attribuendo le relative controversie alla cognizione del giudice tributrario (Cass. Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n. 379).

Articolo del:


di Studio legale TOMASSI

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse