Decreto liquidità, molte lacune ma meglio questo che niente


Il Decreto liquidità dell'8 aprile 2020 n. 23 apre opportunità di finanziamenti, ma l'iter non è proprio agevole
Decreto liquidità, molte lacune ma meglio questo che niente

La lettura del decreto legge 8/4/2020 n. 23 (cosiddetto Decreto liquidità) ci induce ad evidenziare l’articolo 13 (Fondo di Garanzia PMI) punto 1, in quanto riferito a finanziamenti fino a 5 milioni di euro ad aziende occupanti meno di 500 dipendenti, da rimettere in massimo 72 mesi. Preammortamento? Non previsto, nel caso specifico, per grandi aziende 24 mesi.

Ci sono diversi punti che fanno avanzare seri dubbi di efficienza della disposizione (dare liquidità immediata alle aziende) rispetto allo scopo per il quale è stata emanata (superare il periodo di crisi per la ripresa).
Anzitutto l’importo calmierato al 25% del fatturato 2019 (per semplificare) o al doppio delle spese “salariali” (concetto alquanto vago).

In ultimo alle spese in conto “capitale di esercizio e costi di investimento nei successivi 18 mesi”. A tal proposito si stanno sprecando le analisi per cui la curva della ripresa non avrà un andamento “regolare”.

Non è una interruzione per ferie o vacanza, ma la mancata fatturazione di un certo periodo non vedrà una rinascita immediata alla riapertura. Molto cambierà da settore a settore: capisco la semplificazione, ma questa non è garanzia di successo.

Le Banche sono chiamate a gestire questo flusso di finanziamenti, anche perché gli stessi dovranno essere erogati con fondi loro, ancorché l’esito finale del rimborso venga garantito dal Fondo di Garanzia PMI (al 90% aumentabile al 100% con il concorso dei Confidi). Loro stesse dovranno acquisire le domande e fare le prime verifiche sull’importo finanziabile. Dopodiché dovranno fare ulteriori verifiche alla Centrale Rischi Banca d’Italia dove vengono segnalate le concessioni creditizie da euro 30.000 in su, salvo sofferenze.

Sono state dispensate dalla compilazione del modello di valutazione creditizia, men che mai quello prospettico, ma questo non significa che fatta la domanda, erogato il finanziamento! Non mi aspetto di vedere le foto di qualche bancario stremato sul computer per l’emergenza, come nel caso di medici ed infermieri!

Ed infine la verifica circa l’utilizzo dei fondi. Nello stesso decreto, all’articolo 1 (garanzia SACE per aziende grandi) lettera n), le Banche erano chiamate alla VERIFICA circa la destinazione dei finanziamenti ai costi del personale o agli investimenti o al capitale circolante entro a personale ed aziende del Gruppo operanti in Italia. All’articolo 13, che abbiamo commentato in apertura, tale circostanza NON VIENE RIPORTATA, per cui manca quella verifica tendente a far sì che i beneficiari dei finanziamenti dirottino ad altre finalità la nuova finanza pervenuta. A pensar male si farà peccato ma spesso si coglie nel segno!

Comunque un primo sasso è stato lanciato ed il testo potrebbe essere sempre migliorabile. L’evidenza dimostra che non avendo riservato particolare attenzione alla DESTINAZIONE FINALE dei finanziamenti (pagamento spese, imposte, fornitori) la discrezionalità lasciata ai beneficiari di scegliere CHI pagare e chi NON pagare farà lievitare i ritardi nei pagamenti, specialmente di fornitura, causando quei fallimenti che, già prima del COVID 19, ne erano causa al 50% dei casi.

Più efficienza avrebbe consigliato di PAGARE IMMEDIATAMENTE tutti i debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori (50 miliardi circa) e di attivare un dispositivo immediato di pagamento “a presentazione fattura o nota o F24” da parte dei richiedenti i finanziamenti, con rimborso graduale a lungo termine e congruo preammortamento. La garanzia statale poteva operare ad “ombrello” per essere poi puntualizzata a posteriori. La burocrazia ancora una volta ha preso il sopravvento: vedremo i risultati.

In ultimo, l’articolo 49 del DL 17/3/2020 n. 18 è stato soppresso dal nuovo decreto: peccato che nella riscrittura si siano dimenticati di riproporre quel finanziamento di massimo 3.000 euro, con rimborso a 18 mesi meno un giorno, riservato a persone fisiche che svolgono attività d’impresa, senza alcuna valutazione di merito. Pur mancando delle verifiche di cui parlavo prima, almeno potevano avere il vantaggio della celerità, stante il minimo importo. Pur essendo trascorso quasi un mese dalla sua emanazione, mi risulta che NESSUNO abbia beneficiato di simili finanziamenti. 

L’incompetenza al potere! Meglio che niente.

 

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di Stefano Taddei

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