Decreto n. 224 del 18/01/2016: le novità sull'APE
Le novità e le precisazioni introdotte dal Decreto n. 224 del 18/01/2016 riguardanti gli Attestati di Prestazione Energetica

Con il Decreto n. 224 del 18/01/2016, pubblicato sul B.U.R.L. 22 gennaio 2016 n. 3, sono entrate in vigore le integrazioni delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015.
Le novità salienti introdotte sono:
- è confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. L’obbligo di redazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale dei beni indivisi che non siano oggetto delle procedure di cui al punto precedente. L’esclusione si applica anche agli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- l’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell’idoneità;
- l’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE;
- è confermata la dotazione di APE anche negli edifici privi di impianti. L’edificio oggetto di certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente, non si considera privo dell’impianto termico l’edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono, ma manca l’allacciamento alla rete del gas;
- è modificata la dichiarazione di conformità del certificatore; la nuova dichiarazione certifica che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale;
- precisa che il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al locatario dell’edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto libretto non deve necessariamente essere unito all’APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione;
- sono ridefiniti i valori limite di trasmittanza termica dei serramenti in caso di riqualificazione energetica: per la zona climatica E 1,80 W/mqK fino al 31/12/2016 e 1,40 W/mqK dal 01/01/2017 mentre per la F 1,60 W/mqK fino al 31/12/2016 e 1,00 W/mqK dal 01/01/2017;
- sono confermati i requisiti per gli impianti di illuminazione e impianti termici alimentati a biomassa come da decreto 6480 del 30/07/2015
- si ribadisce che la sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica. L’esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW.
Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, ristrutturazione dell’impianto termico, riqualificazione energetica dell’impianto termico) non si applica l’esclusione;
- le strutture a protezione degli impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli obblighi di rispetto dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica qualora esse, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano completamente rivestite da un involucro che può essere, a momenti alterni, tolto o rimesso;
- altre delucidazioni in merito a parametri di calcolo e specifiche di casi particolari.
Geom. Claudio Paglia
Le novità salienti introdotte sono:
- è confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. L’obbligo di redazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale dei beni indivisi che non siano oggetto delle procedure di cui al punto precedente. L’esclusione si applica anche agli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- l’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell’idoneità;
- l’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE;
- è confermata la dotazione di APE anche negli edifici privi di impianti. L’edificio oggetto di certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente, non si considera privo dell’impianto termico l’edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono, ma manca l’allacciamento alla rete del gas;
- è modificata la dichiarazione di conformità del certificatore; la nuova dichiarazione certifica che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale;
- precisa che il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al locatario dell’edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto libretto non deve necessariamente essere unito all’APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione;
- sono ridefiniti i valori limite di trasmittanza termica dei serramenti in caso di riqualificazione energetica: per la zona climatica E 1,80 W/mqK fino al 31/12/2016 e 1,40 W/mqK dal 01/01/2017 mentre per la F 1,60 W/mqK fino al 31/12/2016 e 1,00 W/mqK dal 01/01/2017;
- sono confermati i requisiti per gli impianti di illuminazione e impianti termici alimentati a biomassa come da decreto 6480 del 30/07/2015
- si ribadisce che la sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica. L’esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW.
Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, ristrutturazione dell’impianto termico, riqualificazione energetica dell’impianto termico) non si applica l’esclusione;
- le strutture a protezione degli impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli obblighi di rispetto dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica qualora esse, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano completamente rivestite da un involucro che può essere, a momenti alterni, tolto o rimesso;
- altre delucidazioni in merito a parametri di calcolo e specifiche di casi particolari.
Geom. Claudio Paglia
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