Decreto Pillon e soluzioni in favore dei figli


L’automatismo dei soli “tempi paritetici” non basta a soddisfare le esigenze della crisi famigliare
Decreto Pillon e soluzioni in favore dei figli

L’art. 11 del Disegno di Legge N. 735 del 2018 "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", rubricato “Modifica dell'articolo 337 – ter del codice civile” prevede che «Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale».

L’inciso «diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale» è stato immediatamente, da più parti, interpretato nel senso che i padri, generalmente non collocatari dei figli, prevalentemente, invece, conviventi con le madri, ove il disegno di legge mantenesse il suo attuale contenuto, avrebbero la possibilità di recuperare spazi e tempi di frequentazione dei figli.

Già ad una prima lettura risulta, tuttavia, come non siano stati valutati i reali ed effettivi riflessi sui figli di un'applicazione così rigida della pariteticità dei tempi di permanenza. Ferma l'intangibilità del principio per il quale eguali opportunità debbano essere, effettivamente, garantite ai figli ed ai genitori separati (o divorziati), giova senz’altro ragionevolmente dubitare che ciò possa risolutivamente avvenire con l'elementare schema di un eguale tempo trascorso con entrambi i genitori. Basti solo considerare alcuni fattori di un’immediata evidenza: la scelta di due genitori di addivenire alla separazione o al divorzio, anche in presenza di figli minori, risulta evidentemente dettata non solo dalla crisi famigliare ma anche, ragionevolmente, dal desiderio di uno (o di entrambi) fra i coniugi di procedere ad una riorganizzazione della propria vita in modi e forme che, sia sotto il profilo dei legami ex novo eventualmente instaurati, sia dal punto di vista della nuova residenza e della nuova organizzazione professionale, potrebbe portare il genitore non collocatario, ad allontanarsi fisicamente (ma anche emotivamente) dalla propria originaria organizzazione di vita. Ciò anche senza considerare che la ricostituzione di nuovi vincoli affettivi, magari corredati dalla convivenza, richiede, proprio a tutela dei minori, il rispetto di un ingresso degli stessi con la gradualità che è necessaria a non sentirsi “tollerati” da chi loro genitore non è. D’altra parte, di non minor pregio sono gli interrogativi che, sul piano meramente pratico, suscita la proposta contenuta nel decreto Pillon, nella quale sembra volersi “liquidare” nel senso che a questa parola, in questo contesto, avrebbe forse attribuito Zygmunt Baumnan (filosofo polacco recentemente scomparso), la sacrosanta aspettativa dei genitori, separati o divorziati, non conviventi con i figli, di una «paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità». Proviamo allora a domandarci cosa significhi, in concreto, per i figli, l’acritica applicazione di un automatico, medesimo, tempo trascorso con i genitori: stare nella stessa casa entro la quale i genitori si alternano? Oppure dividersi tra l’una e l’altra casa, in tale ipotesi con grande sacrificio della propria organizzazione di vita in relazione a scuola, sport e amicizie, dovendo alternare tre giorni a quattro, con l’uno e con l’altro, o una settimana all’altra, magari anche in città diverse? In quest’ultimo caso si parla sostanzialmente di bambini sempre con il trolley al seguito, come si dice, con la conseguente spersonalizzazione del proprio ambiente domestico. Tutto ciò per avere, sia pure in modo sottile e silente, caricato sulle sole spalle dei figli l’onere di questo genere di organizzazione.

Ove si intenda tener fede alla funzione del diritto, la tutela del soggetto debole, ossia il minore, occorreranno proposte normative che, da un lato, rispettino la libertà del minore di formarsi egli stesso un’idea di cosa sia una famiglia, evitando che le principali figure affettive di riferimento, come i genitori, si facciano portatrici di una soggettiva e personalissima idea della stessa, quale quella che emergerebbe, ad esempio, dal loro alternarsi all’interno di una stessa casa, quasi che questa (e le persone che vi co – abitano) stia al di fuori di ogni legame stabile con l’ambiente di vita, dall’altro, permettano al minore di maturare la propria esperienza della separazione dei genitori, senza che gliene siano imposte modalità e tempi, favorendo, invece, soluzioni rispondenti a criteri di elasticità e creatività di un’organizzazione di vita, della quale il figlio va reso direttamente partecipe, tenendo conto delle sue esigenze, compatibilmente con il suo stadio di maturazione psicoaffettivo.

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di Giuseppe Mazzotta

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