I crediti di imposta nel decreto rilancio


Ecco i principali interventi del decreto Rilancio in tema di detrazioni e la loro trasformazione in crediti d'imposta cedibili a terzi
I crediti di imposta nel decreto rilancio

INTERVENTI IN TEMA DI CREDITI D’IMPOSTA

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“DECRETO RILANCIO”), prevede una serie di provvedimenti in tema di CREDITI DI IMPOSTA che di seguito si riassumono.

Per valutare le modalità di applicazione delle disposizioni riassunte di seguito sarà comunque necessario attendere i provvedimenti attuativi ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate.


Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta a tutti i soggetti senza limiti di ricavi/compensi per il 2019.
Il credito spetta anche agli enti non commerciali per gli immobili adibiti ad attività istituzionale.

Tipologia agevolazione: credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Sono compresi nell’agevolazione anche i contratti di affitto di azienda o i contratti complessi di “service” che comprendono almeno un immobile non abitativo. In questo caso il credito spetta per il 30%.

Condizioni: il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta (“bonus negozi e botteghe”) di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

 

Art. 120 - Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Beneficiari: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Tipologia agevolazione: credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, ecc…

Il credito è utilizzabile dal 2021 solo in compensazione.

 

Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Beneficiari: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Tipologia agevolazione: credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Più in particolare, sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

 

Art. 176 - Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

 

Art. 177 - Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Art. 229: Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Beneficiari: soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Tipologia agevolazione: è riconosciuto “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

 

Art 122: Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

Beneficiari: i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sottoelencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;

d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.

I cessionari utilizzano il credito esclusivamente in compensazione secondo le modalità del cedente.


INCENTIVI INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO, COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Art.119 - Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

I seguenti soggetti:
•    Condomini
•    Persone fisiche su unità immobiliari private e edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale
•    Istituti autonomi case popolari (IACP)
•    Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per gli interventi di:
1.    efficientamento energetico art.14 D.L. 4 giugno 2013 n.63
2.    antisismici art.16 commi da 1-bis a 1-septies dell’art.16 del D.L.63 2013
3.    installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
4.    installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici art.16-ter del D.L. 63/2013.

Per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la detrazione si applica nella misura del 110% da ripartire in 5 anni.

Tali maggiori detrazioni spettano a condizione che attraverso gli interventi eseguiti vengano conseguiti notevoli miglioramenti di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico asseverati da tecnici abilitati.

La norma prevede pertanto notevoli vincoli di natura tecnica affinché gli interventi diano diritto alle maggiori detrazioni.

E’ quindi necessario valutare con i “tecnici” la programmazione di quali combinazioni di interventi eseguire e su quali tipologie di immobili al fine di verificare la possibilità o meno di godere delle agevolazioni previste dall’art. 119 del D.L..

Rimangono comunque esclusi dall’agevolazione i soggetti persone giuridiche (società ed enti).

A tali interventi si applica la disciplina prevista dall’art.121 del D.L. Rilancio (trasformazione delle detrazioni in sconto e credito d’imposta cedibile).

 

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati di seguito possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

2) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
•    recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del tuir;
•    efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63;
•    adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63;
•    recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
•    installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del tuir;
•    installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63.

I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

 

Articolo del:


di Fernando Silvestri

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