Decreto Rilancio: credito d'imposta per locazioni di immobili ad uso non abitativo

Il Decreto Rilancio del 19.05.2020, nell'articolo 28, prevede la possibilità di poter utilizzare il 60% del canone di locazione pagato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio.
Sempre nello stesso decreto si dà la possibilità di cedere il credito maturato al proprietario anche in conto affitti.
La circolare dell'Agenzia entrate 14/E fornisce un prima parte di istruzioni per l'utilizzo del credito, nello specifico:
• Istituisce il codice tributo necessario per poter effettuare la compensazione, cod. 6920 già da questo mese;
• Conferma la possibilità di maturare il credito su locazioni di qualsiasi tipo di immobile ad uso non abitativo, comprendendo anche chi in regime forfettario e agricoltori;
• Esclusione dell'utilizzo del credito per chi detiene immobili con leasing finanziario, ma è possibile per leasing di godimento;
• Possibilità di maturare un credito pari al 30% per i canoni di affitto di azienda
Requisiti per l'accesso
• Diminuzione del fatturato per almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio: nel mese di flessione del fatturato si usufruirà del credito di imposta;
• Ricavi annuali inferiori a € 5.000.000,00: nessun limite per strutture alberghiere e agrituristiche (la norma fa riferimento al codice Ateco 55.);
• Il canone del singolo mese dovrà essere saldato: possibile utilizzo anche nel caso in cui il canone sia stato pagato in via anticipata.
Modalità di utilizzo
• In compensazione;
• Nella dichiarazione dei redditi relativo all'anno 2020;
• Ceduto al locatore;
• Ceduto ad altri soggetti (istituti di credito, intermediari finanziari ecc..
Si ricorda che:
• NON è possibile cumularlo con il credito di imposta (credito di imposta per botteghe e negozi) del decreto 18 del 17.03.2020;
• NON sono ancora state fornite le istruzioni e modalità operative per la cessione del credito; sono state comunque chiarite le responsabilità del cedente e del cessionario e i controlli a cui potrebbero essere sottoposti.
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