Decreto "Rilancio": finanziamenti, aiuti e contributi


Ecco quali sono i principali interventi del Decreto Rilancio in tema di finanziamenti aiuti e contributi alle imprese, lavoratori autonomi e alle famiglie
Decreto "Rilancio": finanziamenti, aiuti e contributi

INTERVENTI IN TEMA DI FINANZIAMENTI AIUTI E CONTRIBUTI

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”), prevede una serie di provvedimenti in tema di aiuti, contributi e finanziamenti alle imprese, lavoratori autonomi e alle famiglie che di seguito si riassumono.


Art. 25 Contributo a fondo perduto

Beneficiari: esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, comprese le attività agricole o commerciali svolte in forma cooperativa, enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Condizioni:
1) ammontare dei compensi/ammontare dei ricavi, relativo al periodo di imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
2) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per determinare correttamente gli importi si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Tipologia agevolazione: contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle entrate.

Percentuale del contributo: basata sui ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
•    Fino a 400 mila euro                       contributo del 20%
•    Da 400 mila a 1 milione                 contributo del 15%
•    Da 1 milione a 5 milioni                 contributo del 10%

Calcolo del contributo a fondo perduto: applicazione di una delle percentuali sopra indicate alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e gli analoghi del mese di aprile 2020 con un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.   

Modalità di richiesta: istanza da presentare all’Agenzia delle entrate in via esclusivamente telematica, nella quale è prevista anche l’autocertificazione di regolarità antimafia. Le modalità, il contenuto e i termini di presentazione dell’istanza saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La disposizione è finalizzata a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Agevolazione per gli investitori conferenti
•    Tipologia agevolazione: credito d’imposta del 20% per gli investitori che effettuano conferimenti in denaro calcolato su un importo massimo non superiore a 2 milioni di euro.
•    Beneficiari: persone fisiche e giuridiche
•    Caratteristiche società conferitarie: società di capitali con ricavi compresi tra euro 5 milioni ed euro 50 milioni che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell’emergenza COVID-19 e che abbiano deliberato un aumento di capitale integralmente versato tra l’entrata in vigore del decreto rilancio (19 maggio 2020) e il 31 dicembre 2020.
•    Condizioni: detenzione delle partecipazioni fino al 31 dicembre 2023. Divieto per la società di distribuire riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024. L’investitore deve, inoltre, ricevere dalla società una certificazione del fatto che l’agevolazione di cui ha beneficiato non supera 800 mila euro.

Agevolazione per la società conferitaria
•    Tipologia agevolazione: credito d’imposta pari al 50% per le società che ricevono i predetti conferimenti al ricorrere di ulteriori condizioni delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato entro il 31 dicembre 2020.
•    Società beneficiaria: società destinataria dei conferimenti agevolati che rispetta determinate condizioni (non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà; si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; si trova in regolarità con le disposizioni in materia di edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; non rientra tra le società che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato, aiuti ritenuti incompatibili dalla CE; nei confronti degli amministratori, dei soci  e del titolare effettivo non è intervenuta, negli ultimi 5 anni, condanna definitiva per reati fiscali).

Tale misura è subordinata all'approvazione della Commissione UE ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sugli Aiuti di Stato. E’ prevista, inoltre, l’emanazione di un decreto del MEF che stabilisca le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.


Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, o agevolazioni fiscali

La disposizione contiene il regime quadro degli aiuti che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere alle imprese a valere sulle proprie risorse senza necessità di una specifica notifica alla Commissione Europea. Ciò in quanto il presente articolo adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione Europea in forma di aiuti di Stato.

Tipologia aiuti: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni a condizione che la misura dell’aiuto non superi determinati importi per singola impresa in funzione del settore di appartenenza dell’impresa.

 

Art. 55 aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti alle imprese

La disposizione contiene il regime quadro degli aiuti che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere alle imprese a valere sulle proprie risorse senza necessità di una specifica notifica alla Commissione Europea, sotto forma di garanzia sui prestiti alle imprese.

Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito.

Le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 ai fini della compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato.

 

Art. 56. Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese

La disposizione contiene il regime quadro degli aiuti che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere alle imprese a valere sulle proprie risorse senza necessità di una specifica notifica alla Commissione Europea, sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese.

Tali prestiti possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito.

I contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni, ai fini della compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato.

 

Art. 57: Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

La disposizione contiene il regime quadro degli aiuti che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere alle imprese a valere sulle proprie risorse senza necessità di una specifica notifica alla Commissione Europea, a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzione dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

 

Art. 58: Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

La disposizione contiene il regime quadro degli aiuti che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere alle imprese a valere sulle proprie risorse senza necessità di una specifica notifica alla Commissione Europea, per favorire gli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie por sviluppare, provare e ampliare di scala medicinali, compresi i vaccini e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime, i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere, i disinfettanti, e gli strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

Il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto (accettata dalle Autorità nazionali).

 

Art. 59: Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

La disposizione contiene il regime quadro degli aiuti che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere alle imprese a valere sulle proprie risorse senza necessità di una specifica notifica alla Commissione Europea, per favorire gli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali, compresi i vaccini e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime, i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere, i disinfettanti e i relativi prodotti chimici intermedi e le materie prime necessarie per la loro produzione.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

Il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto (accettata dalle Autorità nazionali).

 

Art. 60: aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia da COVID-19

La disposizione contiene il regime quadro degli aiuti che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere alle imprese a valere sulle proprie risorse senza necessità di una specifica notifica alla Commissione Europea, per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni particolarmente colpite dalla pandemia da COVID-19.

La sovvenzione (che non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa.

 

Art. 78: Modifiche all’art. 44 recante istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Beneficiari: professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Medesimi destinatari dell’indennità di cui all’art. 44, del decreto legge 18 del 2020, per il mese di marzo.

Agevolazione: indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.  

 

Art. 82: Reddito di emergenza (Rem)

Beneficiari: nuclei familiari in possesso di un reddito nel mese di aprile 2020 inferiore a 800,00 euro, con un patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10.000 euro aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 e in valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Agevolazione: Reddito di emergenza pari a 800 euro suddivise in 2 rate da 400 euro erogato dall’INPS.

Modalità di richiesta: direttamente all’INPS tramite apposito modello, ai CAF convenzionati con INPS e presso gli Istituti di patronato.

 

Art. 84: Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

Beneficiari e misura indennità
1.    liberi professionisti e i co.co.co. già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro: indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020;
2.    liberi professionisti iscritti alla gestione separata che abbiano subito comprovate perdite con la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre del 2020 rispetto a quello del secondo bimestre del 2019: indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.
3.    co.co.co. iscritti alla gestione separata aventi specifici requisiti: indennità di euro 1.000 per il mese di maggio 2020.
4.    i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori in somministrazione in settori analoghi, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità dei 600 euro: indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.
5.    lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità dei 600 euro: indennità di 500 euro riconosciuta per il mese di aprile 2020.
6.    lavoratori intermittenti, lavoratori stagionali diversi da quelli del turismo, incaricati vendite domicilio, lavoratori iscritti al FPLS, che hanno cessato, ridotto, sospeso la loro attività a seguito dell’emergenza coronavirus, al ricorrere di determinate  condizioni, è riconosciuta una indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro mensili.

Modalità di richiesta: direttamente all’INPS.

Relativamente alle indennità del mese di marzo viene fissato un termine di 15 gg a partire dal 19 maggio 2020 per inviare la richiesta.

 

Art. 85 indennità per i lavoratori domestici

Beneficiari: lavoratori domestici (non conviventi) che, al 23 febbraio 2020, abbiano in essere un contratto di lavoro di durata superiore a 10 ore settimanali.

Modalità richiesta: direttamente all’INPS

Misura indennità: relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020, 500 euro per ciascun mese.

 

Art. 95 misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Beneficiari: imprese, anche individuali, che hanno acquistato apparecchiature, attrezzature e dispositivi elettronici per l’isolamento e distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale, dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro e sistemi ei strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro.

Agevolazione: contributo a fondo perduto erogato da Invitalia Spa, su indicazione dell’INAIL che trasferisce le risorse, pari a 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

 

Art 98: disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Beneficiari: lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le società e associazioni sportive dilettantistiche ad essi collegate

Agevolazione: indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio. I destinatari che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo la riceveranno senza necessità di ulteriore domanda

Modalità di richiesta: domanda da inviare alla Società Sport e Salute Spa.

 

Articolo del:


di Fernando Silvestri

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