Decreto Rilancio: le misure in materia di diritto del lavoro


Sospensione del licenziamenti, cassa integrazione, congedi, indennità, reddito di emergenza, smart working, proroghe e rinnovi dei contratti a termine
Decreto Rilancio: le misure in materia di diritto del lavoro

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020) ha confermato e prorogato in parte alcune misure a sostegno del reddito e ha introdotto nuove indennità a favore dei lavoratori allo scopo di far fronte alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

 

 

Sospensione dei licenziamenti

Con l’art. 80 del Decreto Rilancio, la sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è stata procrastinata per ulteriori 3 mesi (rispetto ai primi due previsti dal D.L. “Cura Italia”) estendendo il termine al 16 agosto 2020.

La sospensione riguarda solo il licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo (cioè il recesso intimato per ragioni inerenti l’attività produttiva o il regolare funzionamento di essa).

Pertanto, non rientrano nel campo di applicazione della norma in esame i licenziamenti

  • disciplinari per giusta causa e giustificato motivo soggettivo,
  • per il raggiungimento dell’età pensionabile,
  • per superamento del periodo di comporto,
  • per i lavoratori domestici,
  • per lavoratori in prova,
  • per i dirigenti e
  • per gli apprendisti.

Inoltre, i datori di lavoro possono revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, a condizione che contestualmente si richieda il trattamento di cassa integrazione salariale per il dipendente coinvolto.

 

 

CIGO e Assegno ordinario

In base all’art. 68 del D.L. 34/2020, per i datori che hanno già usufruito, grazie al precedente Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), delle nove settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario per i propri dipendenti (a partire dal 23 febbraio 2020), possono richiedere ulteriori cinque settimane di CIGO o assegno ordinario fino a fine agosto. A tali settimane sono aggiunte altre quattro settimane nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

I percettori dell’assegno ordinario possono usufruire anche dell’assegno per il nucleo familiare, mentre solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è concesso l’utilizzo delle ulteriori quattro settimane di cassa integrazione ordinaria aggiuntive (o di assegno ordinario) anche prima del 1° settembre 2020.

La domanda da parte dei datori di lavoro va presentata all’INPS “entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa”.

A tal proposito, il nuovo comma 2 ter dell’art. 19 del Decreto “Cura Italia” (inserito dal D.L. Rilancio) prescrive che “il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020”.

Tuttavia, il comma 2 bis dell’art. 19 del Decreto “Cura Italia” prevede che “Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2 l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.

È infine prevista una semplificazione per l’erogazione della misura di sostegno: i datori di lavoro possono richiedere all’INPS l’erogazione dell’indennità direttamente al lavoratore senza dover anticipare l’uscita finanziaria (art. 22 quinquies D.L. 34/2020).

 

 

Cassa integrazione straordinaria e in deroga

Analoghe misure sono previste dall’art. 69 del D.L. 34/2020 in merito alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dall’art. 70 del D.L. 34/2020 per la cassa integrazione in deroga.

Infatti, in base alle suddette disposizioni, il periodo emergenziale di nove settimane è stato esteso per i datori di lavoro che ne avessero già usufruito di ulteriori cinque settimane, fino al 31 agosto 2020, con la successiva ed eventuale integrazione di quattro settimane addizionali nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

Esclusivamente per la cassa integrazione in deroga è stato stabilito che solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle ulteriori quattro settimane di cassa integrazione in deroga anche prima del 1° settembre 2020.

 

 

Congedi per i dipendenti

In considerazione della chiusura degli istituti scolastici, con conseguente difficoltà per i genitori lavoratori, l’art. 72 del Decreto Rilancio ha previsto un aumento fino a 30 giorni di congedo per i dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni.

Il suddetto congedo può essere richiesto per un periodo continuativo o frazionato fino al 31 luglio 2020. Durante tale periodo, è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa.

I genitori lavoratori con figli minori di 16 anni, dal canto loro, hanno diritto ad un periodo di astensione dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi di ogni ordine e grado, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Le condizioni per poter usufruire del periodo di congedo sono:

  1. la assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di misure di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorative;
  2. la assenza nel nucleo familiare di altro genitore non lavoratore.

 

 

Legge 104, giorni aggiuntivi

In base all’art. 73 del D.L. 34/2020, per i mesi di mesi di maggio e di giugno 2020 (come già previsto dal D.L. “Cura Italia” per aprile) è previsto un aumento di 12 giorni di permesso.

 

 

Indennità per i professionisti iscritti a un Albo

Anche per i mesi di aprile e maggio è prevista l’erogazione, da parte delle casse private di riferimento, di 600 euro mensili per coloro che percepiscono un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro o, in alternativa, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000, a condizione che, a causa dell’epidemia Covid-19, il professionista abbia chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o abbia subito nel primo trimestre 2020 una riduzione documentata pari o superiore al 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

 

 

Indennità per i professionisti non iscritti a un Albo e co.co.co.

Coloro i quali hanno percepito l’indennità di 600 euro nel mese di marzo (in base al D.L. “Cura Italia”), potranno beneficiare di una somma di pari importo per il mese di aprile e di un importo maggiorato fino a 1.000 euro per il mese di maggio, a condizione di aver registrato nel secondo bimestre 2020 un calo dei redditi pari o superiore al 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

 

 

Ulteriori indennità prorogate

Le indennità previste dal D.L. “Cura Italia” per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori del settore agricolo, sono state prorogate anche per il mese di aprile 2020 (l’importo per i lavoratori agricoli è pari a 500 euro, mentre per tutti gli altri è pari a 600 euro).

Inoltre, è riconosciuta un’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il rapporto di lavoro, a condizione che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure percepiscano una pensione.

Infine, i lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo (FPLS) hanno diritto a un’indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che e non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure che percepiscano una pensione.

 

 

Lavoratori domestici

Una novità introdotta dall’art. 85 del Decreto Rilancio è l’indennità per i lavoratori domestici, pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 (quindi un totale di 1000 euro), erogata dall’INPS in unica soluzione.

Per poter usufruire del suddetto importo, il beneficiario deve essere titolare, in data 23 febbraio 2020, di almeno un contratto di lavoro domestico (registrato nella gestione dell'INPS) per una durata totale di almeno 10 ore settimanali e non deve essere convivente con il datore di lavoro.

 

 

Il reddito di emergenza

Novità del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 ) è il reddito di emergenza, introdotto con l’art. 82.

Con questa misura si garantisce un sostegno per coloro che hanno un reddito ISEE inferiore a 15 mila euro e non hanno percepito alre forme di sostegno.

I requisiti per ottenere il Rem (reddito di emergenza) sono:

  • Ammontare ISEE inferiore a 15 mila euro;
  • La residenza in Italia;
  • Reddito familiare massimo nel mese di aprile compreso tra i 400 e gli 800 in base al numero dei componenti del nucleo familia;re e parametrato ai coefficienti già in vigore per il calcolo del reddito di cittadianza
  • Patriminio mobiliare nel 2019 inferiore a 10 mila euro, maggiorato di 5 mila euro per ogni componente aggiuntivo al primo e fino a un massimo di 20 mila euro; se in famiglia è presente un componente con disabilità grave o di non autosufficienza economica, la soglia massima è di 25 mila euro.

Le domande per ottenere il Rem vanno presentate all’Inps entro fine giugno.

 

 

Smart working (o lavoro agile)

L’art. 90 del Decreto Rilancio introduce il diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un figlio di età inferiore a 14 anni, a condizione che l’altro genitore non sia disoccupato né beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

Lo smart working può essere richiesto dal dipendente e il datore di lavoro è tenuto a concederlo, a condizione che il lavoro non debba necessariamente essere svolto presso la sede aziendale (in ipotesi, ad esempio, di impiego di macchinari aziendali nel campo della manifattura).

In caso di diniego, il datore di lavoro deve motivare il rifiuto.

 

 

Proroga e rinnovi dei contratti a termine

L’art. 93 del D.L. 34/2020 prevede infine la possibilità per i datori di lavoro di prorogare o rinnovare, fino al 30 agosto 2020, i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, in assenza delle condizioni di cui all’art. 19 del D.lgs. 81/2015.

Articolo del:


di Avv. Federico Pisani, PhD

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