Decreto Rilancio: tutte le misure per i disabili


Ecco quali sono le agevolazioni previste: dai permessi aggiuntivi Legge 104 al congedo parentale, dal reddito di emergenza al bonus baby-sitter
Decreto Rilancio: tutte le misure per i disabili

Nel Decreto “Rilancio” (Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 e pubblicato nello stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale) sono state confermate alcune misure già inserite nel precedente Decreto “Cura Italia” (Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) mirate a supportare le persone con disabilità o i familiari che le assistono. Inoltre, sono state inserite nuove agevolazioni al fine di fornire un maggiore sostegno, anche economico, durante il periodo di emergenza da Covid-19.

Vediamo, quindi, brevemente quali siano le misure confermate e introdotte nel Decreto Rilancio.

 

 

 

Permessi aggiuntivi Legge 104

L’art. 73 del Decreto Rilancio estende da due a quattro mesi l’estensione dei permessi aggiuntivi mensili previsti dalla Legge 104/1992.

I permessi lavorativi che ordinariamente sono concessi dalla Legge 104 sono tre al mese e consistono nella possibilità per il lavoratore disabile o per il familiare che se ne prende cura, di allontanarsi dal lavoro senza riduzioni di retribuzione.

Per avere diritto ai tre giorni di permesso, è necessario che un’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS competente territorialmente certifichi lo status di “gravità della disabilità” del disabile in base al comma 3 dell’art. 33 della Legge 104/92. Tale comma, infatti, recita: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (…)”.

I giorni di permesso lavorativo, come detto, sono normalmente tre, ma per far fronte al disagio supportato durante i mesi del lockdown, il decreto “Cura Italia” ha aggiunto altri 12 giorni di permesso per i mesi di marzo e aprile per un totale di 18 giorni nel secondo bimestre 2020.

L’art. 24, comma 1, del D.L. citato prescrive che “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Il Decreto Rilancio ha confermato la misura e ha prorogato l’estensione dei giorni aggiuntivi anche per i mesi di maggio e giugno (anche in questo caso per un totale di 18 giorni di permesso da usufruire nel terzo bimestre 2020).

Se si è già in possesso della certificazione rilasciata dall’Inps non è necessario presentare alcuna domanda per poter usufruire dei permessi aggiuntivi. Al contrario, è necessario ottenere l’autorizzazione dall’Istituto di previdenza a fronte della visita della Commissione Medica Integrata ASL/INPS.

 

 

Congedo parentale al 50%

L’art. 72 del Decreto “Rilancio” consente la possibilità di usufruire dei giorni di congedo retribuito al 50% introdotti con il Decreto “Cura Italia” fino al 31 Luglio 2020. Anche in questo caso, come per i permessi 104, si tratta di una maggiorazione dei giorni di congedo e di un’estensione temporale.

In base alle modifiche effettuate con il Decreto Rilancio, il novellato art. 23 del D.L. “Cura Italia” prevede che “Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”.

Anche il comma 6 dello stesso articolo 23 è stato modificato concedendo la possibilità dell’astensione dal lavoro senza ottenere alcuna indennità, né contributi figurativi, ma mantenendo il posto di lavoro, per i genitori di figli di 16 anni di età al posto di figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Il novellato comma 6 recita: “In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto  di  astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Relativamente ai genitori di figli con disabilità, resta fermo quanto già disposto dal comma 5 dell’art. 23 del D.L. “Cura Italia” in base al quale i limiti di età non si devono applicare “in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata”.

Riassumendo, i genitori di figli di qualunque età che presentano una disabilità hanno diritto a 30 giorni di congedo al 50% (retribuito dall’Inps e anticipato dal datore di lavoro) da utilizzare nel periodo compreso tra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

Il congedo non è ottenibile, però, se si richiede contemporaneamente il bonus per i servizi di baby-sitting o se l’altro genitore sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito oppure sia disoccupato o, comunque, non lavoratore.

 

 

Il bonus “baby-sitter”

Anche questa è una misura che era già stata prevista nel Decreto “Cura Italia”, ma con il Decreto Rilancio è stato maggiorato l’ammontare del bonus.

Con il precedente decreto “Cura Italia” era stato previsto un bonus di 600 euro destinato ai genitori per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i figli di età non superiore a 12 anni che, a causa del Coronavirus, non sono andati a scuola.

Il D.L. Rilancio ha aumentato il valore del bonus portandolo a 1.200 euro e ammettendo come spesa anche il pagamento per le iscrizioni ai centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia.

Per quanto riguarda il personale sanitario, il bonus di 1.000 euro previsto dal D.L. “Cura Italia” è stato aumentato a 2.000 euro.

Come per il congedo parentale sopra descritto, nel caso di genitori di figli con disabilità non sono previsti limiti di età.

Il novellato comma 8 dell’art. 23 del Decreto “Cura Italia” (a fronte delle modifiche introdotte con il Decreto Rilancio) recita: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi i baby-sitting  nel  limite  massimo  complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma  1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (…), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia (…) è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (…)”.

Per poter usufruire del bonus baby-sitting, occorre presentare un’apposita domanda all’Inps.

Non si ha, però, diritto al bonus se:
•    Si percepisce già il bonus asilo nido;
•    Si percepisce il congedo retribuito al 50%;
•    L’altro genitore è titolare di un’altra misura di sostegno al reddito;
•    L’altro genitore è disoccupato o, comunque, non lavoratore.

 

 

Sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato

L’art. 26 del precedente Decreto “Cura Italia” prescriveva che fino al 30 aprile “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (…), dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico”.

Il secondo comma dello stesso articolo prescriveva che entro lo stesso periodo, “ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (…) nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo  svolgimento di relative terapie salvavita (…), il periodo di assenza  dal  servizio (…) è equiparato al ricovero ospedaliero (…)”.

La misura prevista dal Cura Italia non è stata modificata nella natura, ma con il Decreto Rilancio è stato prolungato il periodo dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020.

 

 

Cumulabilità del bonus da 600 euro con l’assegno di invalidità

Anche a fronte della spinta delle associazioni delle persone con disabilità, il Decreto Rilancio prevede la cumulabilità del bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi all’assegno ordinario di invalidità, condizione che non era, al contrario, prevista nel precedente D.L. “Cura Italia”.

 

 

Reddito di emergenza

Nel Decreto Rilancio, che ha introdotto il reddito di emergenza (il cui acronimo è “Rem”) si prevedono requisiti più favorevoli per i disabili e per le famiglie che assistono un disabile.

L’art. 82 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto un sostegno al reddito destinato “ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Il reddito di emergenza può essere richiesto dai nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti:
- residenza del richiedente in Italia;
- reddito familiare ad aprile 2020 inferiore ad un valore compreso tra 400 e 800 euro parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare in base ai coefficienti utilizzati anche per il reddito di cittadinanza;
- patrimonio mobiliare nell’anno 2019 inferiore a 10 mila euro (la soglia aumenta di 5 mila euro per un componente aggiumtivo al primo fino ad un limite massimo di 20 mila euro); se, però, in famiglia è presente un componente con disabilità, il limite massimo sale a 25 mila euro;
- ISEE inferiore a 15 mila euro.

Il patrimonio mobiliare massimo detenibile è, dunque, maggiore se presente un componente della famiglia con disabilità, favorendo i nuclei familiari in questione.

Ugualmente, l’ammontare del reddito di emergenza è maggiorato nel caso di presenza di familiare con disabilità. Infatti, il coefficiente da applicare al reddito base a seconda del numero di componenti del nucleo familiare è il più alto (pari a 2,1) accrescendo il valore del reddito di emergenza fino ad 840 euro (in mancanza di componente disabile, la soglia massima è di 800 euro).

Il reddito di emergenza viene erogato dall’Inps a fronte di apposita domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2020 e solo se sono rispettati i requisiti necessari.
Successivamente, l’Inps erogherà il contributo per due mesi in un’unica soluzione.

Non hanno diritto, però al Rem chi percepisce o ha percepito una delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia” o dal Decreto Rilancio, quali:
•    indennità per liberi professionisti e co.co.co.;
•    indennità per i lavoratori autonomi  iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;
•    indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
•    indennità per i lavoratori del settore agricolo;
•    indennità per i lavoratori dello spettacolo;
•    lavoratori dipendenti e autonomi percettori del reddito di ultima istanza;
•    indennità di 500 euro i lavoratori domestici.

Sono ugualmente esclusi:
•    chi percepisce il reddito di cittadinanza;
•    chi percepisce la pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
•    chi, come lavoratore dipendente, percepisce una retribuzione lorda superiore ad un ammontare compreso tra 400 ed 800 euro (parametrato come sopra).

 


Assistenza e servizi per la disabilità

L’art. 104 del Decreto Rilancio, facente parte del Titolo IV interamente dedicato alle “Disposizioni per la disabilità e la famiglia”, prevede al primo comma un incremento dello stanziamento di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020 per il Fondo per le non autosufficienze destinato alla realizzazione di progetti per la vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per le persone che se ne prendono cura.

Il secondo comma prevede uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e destinato a potenziare “i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile”.

Infine, al comma 3, è stato istituito il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” con uno stanziamento di 40 milioni di euro per il 2020 allo scopo di “garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali (…), a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti”.

 

Per ulteriori informazioni e per assistenza legale potete contattare il nostro studio.

 

Articolo del:


di Avv. Giulia Cannavale

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