Decreto SCIA 2 - Gli interventi in edilizia libera


Breve analisi sulle semplificazioni introdotte dal Decreto SCIA 2 in materia di edilizia libera, ovvero senza necessità di alcuna comunicazione
Decreto SCIA 2 - Gli interventi in edilizia libera
Con l’entrata in vigore, l’11/12/2016, del decreto SCIA 2, pubblicato in G.U. n. 277 del 26/11/2016, viene semplificata tutta la procedura amministrativa per gli interventi in edilizia previsti dal testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001).
Il decreto SCIA 2, infatti, fornisce la mappatura completa e la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di semplice comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché l’elenco degli interventi per i quali è necessario il titolo espresso nonché introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Secondo le nuove disposizioni, saranno realizzabili in edilizia libera e senza alcun tipo di comunicazione al Comune interventi come: pavimentazioni esterne, aree ludiche, installazione di pannelli fotovoltaici, rampe per superamento barriere architettoniche, opere di riparazione, di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, etc.
Analizzando con attenzione il nuovo comma 1 dell’art. 6 del DPR 380/2001 come modificato dal decreto SCIA 2, si notano una serie di interventi in materia di interventi in edilizia libera.
In particolare, rientrano tra gli interventi in edilizia libera realizzabili senza titolo abilitativo né comunicazione di inizio lavori:
- gli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 308/2001), ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. per i lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Tali interventi sono tuttavia subordinati alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e devono essere attuati sempre nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 22/01/2004, n. 42.
Il comma 6 del succitato art. 6 del nuovo DPR 380/2001 prevede, infine, che le Regioni a statuto ordinario, con propria legislazione, possono estendere la disciplina di tale articolo a ulteriori interventi edilizi rispetto a quelli previsti dal comma 1, con esclusione degli interventi di cui all’art. 10, comma 1 (interventi: di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che implichino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.) che sono sempre soggetti a permesso di costruire e agli interventi di cui all’art. 23 del DPR 380/2001 che, in alternativa al permesso di costruire, sono soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA).
Tali regioni con proprie leggi hanno la facoltà di disciplinare anche le modalità per l’effettuazione dei controlli e della vigilanza.

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di ing. Massimiliano STAZZONE

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