Decreto sicurezza: la nuova disciplina dei "Blocchi stradali"


In carcere per aver manifestato o per una semplice fila? Facciamo un po’ di chiarezza!
Decreto sicurezza: la nuova disciplina dei "Blocchi stradali"

Il cosiddetto “decreto sicurezza”, convertito nella legge 132/2018, all’art. 23 contiene una modifica alle precedenti disposizioni in materia di “blocco stradale”, la quale ha suscitato le preoccupazioni e le accesissime critiche di chi vi ha visto una svolta autoritaria attuata mediante l’inserimento di una norma “anti-manifestazioni”.
Si è detto da più parti che, interpretando la legge alla lettera, anche l’assembramento prodotto su una strada dai partecipanti ad un corteo che ritornano a casa una volta terminata la manifestazione o addirittura la fila di persone interessate all’acquisto dell’ultimo modello di uno smartphone davanti ad un negozio di elettronica, la quale sia così lunga da invadere la pubblica via, indurranno funzionari di polizia e pubblici ministeri troppo zelanti ad arrestare e/o indagare per “blocco stradale” chi si trovava in strada in quel momento e che così rischierebbe una condanna fino a 12 anni di reclusione.
Per capire se questi rilievi abbiano un principio di fondamento occorre leggere la norma in questione in modo molto attento, senza dare eccessivo credito alle interpretazioni diffuse dai media, che spesso non si fondano su un previo ed accurato esame dei testi legislativi, anzi cedono a letture allarmistiche e sensazionalistiche, preoccupando senza motivo il cittadino.
L’art. 23 apporta delle modifiche agli articoli 1 e 1 bis del decreto legislativo 66 del 1948; leggendo queste due norme più antiche con i cambiamenti fatti da quella appena entrata in vigore, si evince che la pena detentiva, ai sensi dell’articolo 1, si applica a chi, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, lascia oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque le ostruisce o ingombra. Sono esclusi dall’applicazione di tale norma i casi previsti dal successivo articolo 1 bis, il quale punisce con la sanzione amministrativa da mille a quattromila euro chiunque impedisce la libera circolazione su una strada ordinaria ostruendo la stessa con il proprio corpo.
Se questa è la disciplina prevista dalla legge, la risposta alla domanda formulata nel sommario del presente articolo deve essere NO. Il “blocco stradale” sanzionato con le pene (molto dure, questo bisogna riconoscerlo) previste dal nuovo articolo 1 è quello commesso da chi colloca oggetti su una strada o ferrovia con lo scopo di impedire il libero transito su quella via di comunicazione o comunque sortisce questo effetto ostruendola o ingombrandola. Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma i casi di ostruzione di una strada ordinaria semplicemente con il corpo, che, se impediscono alle altre persone di circolare, costituiscono l’illecito amministrativo previsto dall’articolo successivo.
Chi rincasa dopo aver partecipato ad un corteo e trova la “calca”, o chi vuole andare ad acquistare il suo telefonino preferito e si trova “imbottigliato” davanti alla serranda ancora abbassata del negozio   in una fila interminabile che invade il marciapiede o addirittura la sede stradale, potrà rischiare una sanzione amministrativa salatissima se lui e quelli in fila con lui non si curano di lasciare spazio sufficiente a permettere a chi passa di lì di transitare, ma NESSUNO lo spedirà in prigione.
Al di là delle polemiche e dei facili allarmismi, è bene ricordare che stiamo parlando di norme di legge ordinaria, che come tali non possono andare contro la nostra Costituzione e vietare l’esercizio di diritti e libertà garantiti ai cittadini dalla Costituzione stessa. Una di queste è la libertà di riunirsi pacificamente e senz’armi, contemplata dall’art. 17, che prevede anche la necessità, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di avvisare le autorità competenti se si intende far svolgere una riunione in un luogo pubblico. Le manifestazioni, infatti, come tutti sanno devono essere preventivamente autorizzate dalla Prefettura e dal Comune, quindi, prendere provvedimenti di tipo penale contro la folla che defluisce alla fine di un corteo già autorizzato sarebbe, oltre che anticostituzionale, senza senso.
Lo spirito della legge a chi scrive sembra essere non il mettere “dentro” i manifestanti di piazza puramente e semplicemente, bensì impedire che il fatto di stare esercitando diritti pur garantiti dalla nostra Carta costituzionale, come quello di manifestare pacificamente, induca qualcuno a pensare che può farlo usando qualsiasi mezzo, anche a costo di violare altri diritti costituzionali com’è quello di circolare liberamente e senza intoppi su tutto il territorio nazionale (art. 16 Cost.). E’ una regola di base per qualsiasi Paese che si dica civile e democratico: la libertà di ogni cittadino finisce dove inizia quella degli altri.

 

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di Avv. Cristina De Marchi

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