Decreto Sostegni: disposizioni in materia di accertamento e riscossione


Decreto Sostegni: approfondiamo le disposizioni in materia di accertamento e riscossione
Decreto Sostegni: disposizioni in materia di accertamento e riscossione

D.L. 41/21

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, primo intervento del nuovo Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Decreto si compone di 43 articoli e prevede l’entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 23 marzo 2021. Di seguito si propone un approfondimento sulle principalì novità in materia di accertamento e riscossione.

Sospensione termini riscossione

Viene differito al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps), relativi alle entrate tributarie e non.

Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, al:

  • 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

  • 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È previsto, inoltre, che l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni. Vengono modificati i termini per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità che diventano:

  • se affidate nel 2018 il 31 dicembre 2023;

  • se affidate nel 2019 il 31 dicembre 2024;

  • se affidate nel 2020 il 31 dicembre 2025;

  • se affidate nel 2021 il 31 dicembre 2026.

Viene, infine, integralmente sostituito il comma 4-bis, articolo 68, D.L. 18/2020 per tener conto del prolungamento della sospensione della riscossione, prevedendo, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante tale periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), D.L. 34/2020, riguardanti rispettivamente:

- i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018

- le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018:

- la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;

- la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Rottamazione cartelle

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

  • alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro;

  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro.

Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi:

  • i carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;

  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • le risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e Iva riscossa all’importazione.

Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, saranno stabilite modalità e date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Fino a tale data, sono sospesi:

1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

2. i relativi termini di prescrizione.

Infine, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

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di Elena Stocco

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