Deducibili i ratei del mutuo dell'abitazione, intestata o cointestata

La Corte di Cassazione, Sez. V, nella recente ordinanza del 04 marzo 2021 n. 5984, ha affermato che «ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Del pari, sono deducibili le altre somme pattuite al fine di tutelare il coniuge che versa in stato di bisogno. Pertanto, il contribuente può dedurre l'importo versato - in aggiunta a quello corrisposto per il mantenimento - per i ratei del mutuo dell'abitazione intestata o cointestata con l'ex coniuge, qualora lo stesso abbia per quest'ultimo natura assistenziale»
La vicenda origina da una serie di ricorsi, il primo del 2014, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avente ad oggetto la «cartella di pagamento con la quale l'Amministrazione finanziaria, all'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, per il 2005, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, riprendeva a tassazione, ai fini dell'IRPEF, disconoscendone la deducibilità, oneri dedotti, ex art. 10 TUIR, comma 1, lett. c), in aggiunta all'assegno periodico dovuto al coniuge separato».
Nell’accordo di separazione personale il coniuge - contribuente, riconosciuta alla moglie una prestazione periodica mensile a titolo di mantenimento, «assumeva altresì l'obbligo di corrispondere "per l'intero e sino ad integrale estinzione del debito, i ratei mensili di mutuo gravanti su (...) immobile in comproprietà tra i coniugi e afferenti al relativo contratto di mutuo ipotecario».
L’Agenzia delle Entrate aveva eccepito come si fosse erroneamente assimilato, in termini di deducibilità del relativo onere dal reddito imponibile, il pagamento delle rate residue di un mutuo ipotecario, all'assegno periodico a favore del coniuge separato, eccependo altresì che nel caso di specie il contribuente aveva assunto su di sé l'intero debito residuo, mediante accollo interno di una precisa voce di spesa e come, a fronte e, sempre a giudizio dell’AGE, a conferma di ciò, la determinazione dell'assegno di mantenimento fosse stata inserita in una separata clausola dell'accordo di separazione.
Ed il contribuente era costretto a ricorrere nuovamente nel 2015 avverso una nuova cartella emessa sui medesimi presupposti, e poi ancora negli anni successivi.
La norma di riferimento è l’art. 10 TUIR, comma 1, la quale, in tema di "Oneri deducibili", prevede: "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (...) c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".
La Corte di Cassazione, procedendo dal presupposto notorio per il quale «per prassi diffusa si prevedono, in seno agli accordi di separazione, accanto all'assegno di mantenimento nominatim menzionato, altre erogazioni periodiche, per così dire sui generis o "atipiche", che pongono a carico del coniuge "forte" costi specifici: oneri condominiali, spese per baby-sitter, canoni di locazione abitativa, ratei di mutuo a fini abitativi etc.», attribuzioni che, seppur non bilanciate da alcuna controprestazione, sono dirette "alla composizione unitaria dei rapporti che sorgono in conseguenza della separazione personale o del divorzio, afferma come sia «questione di diritto cruciale discernere se sia o meno onere deducibile, ai sensi dell'art. 10 TUIR, comma 1, lett. c), il pagamento delle rate del mutuo (sull'abitazione) contratto dall'altro coniuge (o da entrambi i coniugi), in ottemperanza al patto di accollo (interno) assunto dal coniuge in sede di separazione consensuale omologata».
Il tutto fermo restando il limite alla deducibilità al solo all'assegno periodico e non anche a quello corrisposto in unica soluzione - al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria, giustificandosi «tale differente trattamento - come affermato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 383 del 2001 – con la discrezionalità legislativa la quale, «riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta nè irragionevole né in contrasto con il principio di capacità contributiva [Cass. 22/11/2002 n. 16462; Cass. 06/11/2006, n. 23659]».
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