Deduzione dell`assegno all`ex coniuge


La deducibilita' e' ammessa soltanto in presenza di assegni periodici
Deduzione dell`assegno all`ex coniuge
Come sappiamo, in presenza di separazione, scioglimento, annullamento/cessazione degli effetti civili di matrimonio, il Tribunale puo' stabilire in capo ad uno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dell'altro mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.

Gli assegni in esame rappresentano per il coniuge erogante un onere deducibile nella misura fissata dal Provvedimento dell'Autorita' giudiziaria.
Per il coniuge percettore, l'assegno di mantenimento qualora erogato con cadenza periodica costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art.50 comma 1 lett.i TUIR.

A tal proposito si rammenta che come precisato dal Ministero delle Finanze nella Nota 17/07/1997 ..984 non e' possibile assoggettare a tassazione separata gli assegni per gli alimenti percepiti a titolo di arretrato. Gli stessi vanno tassati nell'anno di percezione, in quanto la nozione di emolumenti arretrati e' riferibile soltanto ai lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati.

Per quanto riguarda le modalita' di erogazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la deducibilita' e' ammessa soltanto in presenza di assegni periodici. Infatti, nel caso in cui, anche con giudizio del Tribunale, sia concordato al posto degli assegni periodici di mantenimento, il versamento di una somma in un unica soluzione la spesa risulta indeducibile.

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di Comm. Emanuela Carocci

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