Deduzione di abitazioni da locare


Agevolazioni a favore dei privati che decidono di acquistare, costruire o ristrutturare immobili da dare successivamente in locazione
Deduzione di abitazioni da locare
L'Art.21 d.l.n.133/2014 ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che decidono di acquistare, costruire o ristrutturare nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, immobili a destinazione abitativa da concedere poi successivamente in locazione.

L'agevolazione consiste in una deduzione pari al 20% del valore dell'immobile fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300000,00 nonche' degli interessi passivi derivanti da mutui contratti per l'acquisto del medesimo immobile.
L'agevolazione spetta all'acquirente dell'immobile da destinare alla locazione che si qualifichi come persona fisica che non esercita attivita' commerciale.
Infatti sono esclusi dalla deduzione:
- persone fisiche esercenti attivita' commerciali (imprenditori individuali)
- soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo (liberi professionisti)
- le persone giuridiche di qualsiasi natura (societa' di capitali)

La norma non stabilisce un numero massimo di immobili "agevolabili". La deduzione (nel limite massimo complessivo di spesa pari ad € 300000,00) e' attribuita anche in caso di acqusito o realizzazione di piu' di una unita' immobiliare da destinare alla locazione.

Questa agevolazione e' riconosciuta a condizione che l'unita' immobiliare:
- sia a destinazione residenziale "non di lusso"
- non sia localizzata nelle zone classificate E
- consegua prestazioni energetiche di classe a o b.

L'immobile residenziale avente le caratteristiche sopra indicate deve essere destinato entro 6 mesi dall'acquisto o dall'ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e tale periodo deve avere carattere continuativo.
La deduzione va ripartita in 8 quote annuali di uguale importo; e' riconosciuta a decorrere dall'anno in cui e' stipulato il contratto di locazione e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.

Articolo del:


di Comm. Emanuela Carocci

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse