Definizione dei debiti anche senza adesione dell’Agenzia delle Entrate
In tema di procedure di sovraindebitamento è importante porre l’attenzione sulla recente riforma normativa che ha introdotto, anche nelle procedure di cui alla L. 3/2012, il c.d. cram down rispetto alla posizione dell’Agenzia delle Entrate – e in generale degli Enti dell’Amministrazione finanziaria – e all’eventuale mancata adesione all’approvazione della proposta di accordo.
Come noto le procedure di sovraindebitamento sono le seguenti:
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accordo di composizione della crisi (c.d. proposta di accordo),
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piano del consumatore (solamente per i soggetti così qualificabili),
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liquidazione del patrimonio.
L’importante modifica normativa riguarda essenzialmente la procedura di accordo di composizione della crisi, la quale, ai sensi dell’art. 11 L. 3/2012, richiede per l’omologa (ovvero la decisione favorevole del Tribunale) il raggiungimento dell’accordo con il 60% dei creditori presenti (in termini di importo e non di numero), i quali devono far pervenire all’Organismo di Composizione della Crisi il loro voto entro dieci giorni prima dell’udienza fissata dal Tribunale.
Il consenso dei creditori, almeno nella percentuale del 60%, è quindi fondamentale per addivenire all’omologa.
Con la riforma introdotta dall’ 4 ter comma 1 lettera f) del D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020 (c.d. decreto ristori nell’ambito dell’emergenza da Covid-19) è stato inserito all’art. 12 della L. 3/2012 il comma 3 quater che, relativamente all’Agenzia delle Entrate, stravolge i poteri riconosciuti al Giudice e al Tribunale, il quale potrà procedere all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione anche in caso di mancata adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero quando l’Agenzia delle Entrate abbia deciso di non esprimere il suo consenso alla proposta formulata dal sovraindebitato.
Questa decisione del Tribunale quando può intervenire?
La riforma normativa prevede che il Tribunale possa omologare la proposta quando l’adesione dell’Amministrazione finanziaria è valutata decisiva per il raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 11 della L. 3/2012 (il 60% indicato in precedenza) e quando, sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC, la proposta formulata dal sovraindebitato è valutata come maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (sul punto è già intervenuto il Tribunale di La Spezia 14 gennaio 2021 che ha previsto la conversione del voto negativo dell’Agenzia in voto positivo facendo applicazione di tale norma).
Come evidente la normativa ha introdotto un importante strumento per raggiungere l’omologa della proposta di accordo, tuttavia deve essere predisposta, per consentire al Giudice di decidere positivamente, una proposta di accordo completa con la formulazione delle più opportune considerazioni in tema di c.d “maggior convenienza all’alternativa liquidatoria”, ricorrendo anche agli istituti tipici del diritto fallimentare e conoscendo anche i risvolti della circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate adottata il 29.12.2020.
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