Delitti contro l`incolumità pubblica
Le azioni e le omissioni che offendono o mettono a repentaglio ed in pericolo la vita delle persone sono punite dalla Legge
I delitti ricompresi nel titolo sesto del secondo libro del codice penale hanno ad oggetto fatti che presentano la caratteristica di esporre a pericolo la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone e quindi per tale ragione vengono denominati delitti contro l'incolumità pubblica, detti anche delitti di comune pericolo. E' fuori di dubbio che le azioni e le omissioni che offendono o mettono a repentaglio ed in pericolo la vita delle persone, hanno nei reati in oggetto una notevole forza espansiva, tale da produrre in alcuni casi effetti che trascendono i singoli individui, poichè possono propagarsi ad un numero rilevante ed indeterminato di persone, pregiudicando in tal modo la sicurezza sociale.
Con il termine incolumità si prende in considerazione l'insieme dei fatti che minacciano le persone tenendo conto del danno alle cose solo in quanto da esso ne derivi un pericolo per la vita e l'integrità fisica degli individui. In effetti secondo la concezione dominante ed altresì secondo la giurisprudenza costante oggetto della tutela giuridico penale è il bene della pubblica incolumità, cioè la sicurezza di tutti i cittadini in genere, senza determinazione e limitazione di persone contro i danni fisici personali derivanti dallo scatenamento ad opera dell'uomo delle forze naturali, dall'alterato funzionamento dei mezzi di trasporto e comunicazione e altresì ad esempio dall'alterazione di sostanze alimentari destinate al pubblico.
Parte della giurisprudenza afferma altresì che la pubblica incolumità consiste anche nel complesso delle condizioni garantite dall'ordine giuridico che costituiscono la sicurezza della vita, l'integrità personale e la sanità come beni di tutto e di ciascuno indipendentemente dall'appartenenza a determinate persone.
Orbene i delitti contro l'incolumità pubblica non riguardando un singolo individuo, sono da considerarsi reati plurioffensivi, e cioè reati che hanno una molteplicità di oggetti giuridici e precisamente l'interesse generale all'incolumità pubblica e gli interessi particolari che sono lesi o posti in pericolo dalle varie azioni criminose. Tali interessi, la vita, l'integrità fisica, la salute delle persone che ne sono vittima, posseggono una rilevanza autonoma e sono tutelati direttamente dalla legge come dimostra il fatto che i titolari degli interessi medesimi, si ritengono legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale.
Con il termine incolumità si prende in considerazione l'insieme dei fatti che minacciano le persone tenendo conto del danno alle cose solo in quanto da esso ne derivi un pericolo per la vita e l'integrità fisica degli individui. In effetti secondo la concezione dominante ed altresì secondo la giurisprudenza costante oggetto della tutela giuridico penale è il bene della pubblica incolumità, cioè la sicurezza di tutti i cittadini in genere, senza determinazione e limitazione di persone contro i danni fisici personali derivanti dallo scatenamento ad opera dell'uomo delle forze naturali, dall'alterato funzionamento dei mezzi di trasporto e comunicazione e altresì ad esempio dall'alterazione di sostanze alimentari destinate al pubblico.
Parte della giurisprudenza afferma altresì che la pubblica incolumità consiste anche nel complesso delle condizioni garantite dall'ordine giuridico che costituiscono la sicurezza della vita, l'integrità personale e la sanità come beni di tutto e di ciascuno indipendentemente dall'appartenenza a determinate persone.
Orbene i delitti contro l'incolumità pubblica non riguardando un singolo individuo, sono da considerarsi reati plurioffensivi, e cioè reati che hanno una molteplicità di oggetti giuridici e precisamente l'interesse generale all'incolumità pubblica e gli interessi particolari che sono lesi o posti in pericolo dalle varie azioni criminose. Tali interessi, la vita, l'integrità fisica, la salute delle persone che ne sono vittima, posseggono una rilevanza autonoma e sono tutelati direttamente dalla legge come dimostra il fatto che i titolari degli interessi medesimi, si ritengono legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale.
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