Demansionamento. Ammesso il risarcimento del danno biologico


Patologia diretta conseguenza del demansionamento. Risarcimento danno biologico da parte datoriale
Demansionamento. Ammesso il risarcimento del danno biologico

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17365/2018 ha riconosciuto il demansionamento quale causa di danno biologico risarcibile in capo al lavoratore illegittimamente vessato dal datore di lavoro.

Nella specie il lavoratore era stato adibito a mansioni meramente manuali, con privazione di un apporto collaborativo nel contesto aziendale, senza più inserimento nei turni dei colleghi.

Inoltre, subiva un immotivato e drastico mutamento dell'orario di lavoro.

Di tal che l’Azienda veniva condannata al risarcimento del danno patrimoniale correlato al demansionamento e del danno non patrimoniale a titolo di danno biologico permanente dipendente dal demansionamento e dalle discriminazioni subite dal lavoratore. La Società veniva anche condannata a reintegrare il lavoratore nelle mansioni e negli orari di lavoro originari.

Riteneva infatti la Corte che competesse all'imprenditore fornire la ragione delle proprie scelte, specie laddove le modifiche avessero riguardato un solo dipendente. E ciò anche in ossequio al principio secondo cui (Cass. n. 1169 del gennaio 2018) "quando un lavoratore invoca un demansionamento riconducibile a inesatto adempimento degli obblighi del datore è quest'ultimo che ha l'onere di provare l'esatto adempimento di cui all'art. 2103 c.c.”.

In buona sostanza il datore di lavoro deve dimostrare la mancanza assoluta del demansionamento lamentato dal lavoratore, oppure deve dimostrare che tale demansionamento fosse giustificato da motivi aziendali o disciplinari, oppure a causa di una impossibilità della prestazione lavorativa a lui non imputabile.

Da ultimo, relativamente alla determinazione del danno, i giudici, a mente della sent. n. 330 del gennaio 2018, hanno concluso che in tema di demansionamento "il giudice di merito può desumere l'esistenza del danno anche determinandone l'entità in via equitativa basandosi sulla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa del lavoratore e all'esito finale della dequalificazione".

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di Avv. Francesco Maria Segnalini

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