Denuncia per usura nei confronti della banca


La denuncia per usura nei confronti della banca da diritto alla sospensione dell'esecuzione immobiliare in corso per almeno 300 giorni
Denuncia per usura nei confronti della banca
La Procura della Repubblica di La Spezia con provvedimento in data 19.12.2014, su istanza della p.o., assistita dallo studio legale Pontremoli, ha disposto la sospensione dei termini della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale ligure.
Il caso trae origine dalla fideiussione prestata da un cittadino a favore della banca a garanzia di un rapporto di affidamento su conto corrente; dopo il mancato rientro integrale e la chiusura del conto, la banca aveva notificato il decreto ingiuntivo al fideiussore, decreto divenuto definitivo per mancata opposizione; in sede civile, il tentativo di opporsi all'esecuzione intrapresa sull'immobile dell'esecutato era fallito a fronte del giudicato opposto dal creditore.

In seguito alla presentazione della denuncia per usura nei confronti della banca per superamento dei tassi soglia riscontrato in diversi trimestri dal consulente di parte della vittima e della contestuale istanza di sospensione ex art. 20, L. n. 44/99 e successive modifiche, il P.M. ha sospeso l'esecuzione.

Il provvedimento in commento è di particolare interesse e si inserisce in un filone che prende le mosse dalle modifiche legislative apportate alla L. 44/99 in seguito all'entrata in vigore della L. n. 3 del 27.1.2012.
La legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), all'art. 20 comma 4) prevede infatti che:
"Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate".

Al riguardo la legge 27 gennaio 2012 n. 3, all'art. 2 lett. d) n. 1), ha modificato il comma 7 del citato art. 20 che così' recita: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo...".

La novella in questione, ha introdotto dunque alcune novità importanti destinate ad incidere sull'itinerario decisorio orientato alla sospensione dei termini; in particolare, per ciò che rileva, di quelli relativi "...ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, "primi fra tutti i termini concernenti le procedure di esecuzione mobiliare/immobiliare pendenti presso il giudice dell'esecuzione, come contemplato al comma 4 che appunto alla dilazione del comma 1 fa espresso rinvio.

Infatti, prima della riforma, l'effettività della sospensione era collegata alla espressione di un "parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale", fermo restando che a disporre la moratoria era comunque il giudice dell'esecuzione con effetti dal momento della presentazione dell'istanza innanzi a sè e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa (cfr. Cass, 24 gennaio 2007 n. 1496). L'articolato normativo, così come formulato, prevedeva invero un intimo nesso funzionale tra le cognizioni proprie del prefetto - destinatario dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà - e le valutazioni del giudice dell'esecuzione, così che la delibazione giudiziale potesse opportunamente fondarsi su una stima del fumus di accoglimento dell'istanza concernente le provvidenze economiche, in funzione delle quali, appunto, opera con portata cautelare l'istituto della sospensione.

L'attuale obliterazione dell'intervento consultivo del prefetto e la sua sostituzione con un atto del Procuratore della Repubblica, normativamente qualificato non più come "parere" bensì come "provvedimento" a seguito del quale "hanno effetto "le sospensioni di legge, comporta che al P.M. procedente compete la facoltà di disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso in danno della P.O.

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di Avv. Alessandro Pontremoli - Sarzana (SP)

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