Depenalizzazione: omesso versamento delle ritenute
Nessun reato se le ritenute omesse dal datore di lavoro sono inferiori a 10 mila euro

L’ art. 2 del decreto legge 463/1983 puniva, con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1.032,91 euro, il datore di lavoro che ometteva di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Con il decreto depenalizzazioni (Dl n. 8/2016) entrato in vigore lo scorso sabato 6 febbraio, viene modificata la punibilità dei datori di lavoro: l’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10.000 euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila e 50mila euro.
In sostanza, fino alla soglia di 10mila euro, l’illecito passa da penale ad "amministrativo": il datore di lavoro ha comunque la possibilità di non subire neanche la sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per espressa previsione le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili; in questo caso, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Con il decreto depenalizzazioni (Dl n. 8/2016) entrato in vigore lo scorso sabato 6 febbraio, viene modificata la punibilità dei datori di lavoro: l’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10.000 euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila e 50mila euro.
In sostanza, fino alla soglia di 10mila euro, l’illecito passa da penale ad "amministrativo": il datore di lavoro ha comunque la possibilità di non subire neanche la sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per espressa previsione le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili; in questo caso, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
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