Deposito rifiuti: reato istantaneo o permanente?
Deposito incontrollato di rifiuti e termine prescrizionale. Le Sezioni Semplici tornano sul contrasto giurisprudenziale, reato istantaneo o permanente
Con la sentenza Cass. Pen., sez. III, 15.07.2014, n. 30910, gli Ermellini hanno tentato di chiarire la natura permanente del reato di cui all’art. 256, co. 2 del TUA (D.Lgs 152/06).
Tuttavia, sostenere la natura permanente di tale reato fa sì che il termine prescrizionale dello stesso decorra dalla sentenza di condanna di primo grado, ovvero dalla data di cessazione della condotta per fatto volontario dell’agente o per factum principis. Di contro, la natura istantanea del reato in esame (seppur con possibili effetti permanenti) consentirebbe la decorrenza del termine di prescrizione dal momento della sua consumazione, e dunque dall’atto di realizzazione della condotta tipica.
Innanzitutto, partendo dalla differenza tra "abbandono" e "deposito in modo incontrollato" di rifiuti, è agevole rilevare come, il primo, identifichi un’unica ed occasionale azione, di natura evidentemente istantanea, di immissione illecita di rifiuti nell’ambiente, senza ulteriore attività e con "definitività" dello sversamento. Il secondo, invece, genera non pochi problemi interpretativi, anche se la tesi sostenuta nella citata sentenza non può affatto condividersi.
Ebbene, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui agli artt. 192 e 255 del TUA, distinguiamo due concetti, ovvero quelli di deposito occasionale incontrollato da quello di deposito temporaneo effettuato in modo irregolare. Invero, il "deposito incontrollato" segue anch’esso il canone della occasionalità della condotta, mentre il "deposito temporaneo ed irregolare" è tale in quanto risultano violati i tempi scanditi ed imposti dall’art. 183, co. 1, lett. bb) del TUA, e non sempre lo stesso può dirsi occasionale.
Inoltre, deve porsi un’ulteriore fondamentale differenza: a) se l’agente è una persona giuridica che esplica una attività d’impresa diretta al recupero e/o smaltimento di rifiuti; b) se l’agente gestisce una attività imprenditoriale in un ambito differente.
In ordine al caso b), dobbiamo parlare di "deposito irregolare/deposito incontrollato" come reato occasionale ed istantaneo, in quanto l’azione prescinde da una ultronea attività di raccolta, recupero e/o smaltimento; attività, magari, effettuate da altro soggetto autorizzato alle stesse, ovvero neppure poste in essere (ed in quest’ultimo caso si avrà "abbandono" in ipotesi occasionale, o "discarica abusiva" nei casi più gravi, tenendo conto degli elementi tempo, spazio e quantità). Rispetto al caso a) avremo comunque un reato istantaneo, tuttavia con un ulteriore distinzione: 1) in ipotesi di attività d’impresa nel campo dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, il "deposito irregolare/deposito incontrollato" è un segmento all’interno di una intera azione di gestione di rifiuti (di cui all’art. 256 co. 1), di conseguenza il reato contestato dovrà necessariamente essere diverso e potrà non avere il requisito della occasionalità; 2) in ipotesi di attività imprenditoriale perfettamente autorizzata, ben si può configurare una condotta di deposito irregolare e non consentito (incontrollato) punito dall’art. 256 co. 4, in quanto commesso con l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative imposte.
Orbene, già in Cass. Pen., Sez. III, n. 16183, 9.04.2013, Lazzi, (e ancor prima nella sent. n. 39544 del 11.10.2006), si è delineata chiaramente la sequenza <> in assenza di ulteriore attività svolta dall’impresa, e <> in caso di deposito preliminare finalizzato allo smaltimento, ovvero di messa in riserva per attività di recupero; e si è timidamente posta la natura di <<reato commissivo (solo) eventualmente permanente>>.
In conclusione - vista l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, tuttora irrisolto, tra due orientamenti della stessa III Sez. della Cassazione (sulla permanenza del reato, sent. n. 25216, 26.05.2011, Caggiano - sent. n. 48849, 13.11.2013, Fumuso; mentre, sull’istantaneità della condotta, sent. n. 40850, 21.10.2010, Gramegna - sent. n. 42343, 9.07.2013, Pinto Vraca) - non si comprende come mai gli Ermellini si siano avventurati in un maldestro tentativo di risoluzione del contrasto de quo, senza rimettere la questione al vaglio delle Sezioni Unite.
Tuttavia, sostenere la natura permanente di tale reato fa sì che il termine prescrizionale dello stesso decorra dalla sentenza di condanna di primo grado, ovvero dalla data di cessazione della condotta per fatto volontario dell’agente o per factum principis. Di contro, la natura istantanea del reato in esame (seppur con possibili effetti permanenti) consentirebbe la decorrenza del termine di prescrizione dal momento della sua consumazione, e dunque dall’atto di realizzazione della condotta tipica.
Innanzitutto, partendo dalla differenza tra "abbandono" e "deposito in modo incontrollato" di rifiuti, è agevole rilevare come, il primo, identifichi un’unica ed occasionale azione, di natura evidentemente istantanea, di immissione illecita di rifiuti nell’ambiente, senza ulteriore attività e con "definitività" dello sversamento. Il secondo, invece, genera non pochi problemi interpretativi, anche se la tesi sostenuta nella citata sentenza non può affatto condividersi.
Ebbene, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui agli artt. 192 e 255 del TUA, distinguiamo due concetti, ovvero quelli di deposito occasionale incontrollato da quello di deposito temporaneo effettuato in modo irregolare. Invero, il "deposito incontrollato" segue anch’esso il canone della occasionalità della condotta, mentre il "deposito temporaneo ed irregolare" è tale in quanto risultano violati i tempi scanditi ed imposti dall’art. 183, co. 1, lett. bb) del TUA, e non sempre lo stesso può dirsi occasionale.
Inoltre, deve porsi un’ulteriore fondamentale differenza: a) se l’agente è una persona giuridica che esplica una attività d’impresa diretta al recupero e/o smaltimento di rifiuti; b) se l’agente gestisce una attività imprenditoriale in un ambito differente.
In ordine al caso b), dobbiamo parlare di "deposito irregolare/deposito incontrollato" come reato occasionale ed istantaneo, in quanto l’azione prescinde da una ultronea attività di raccolta, recupero e/o smaltimento; attività, magari, effettuate da altro soggetto autorizzato alle stesse, ovvero neppure poste in essere (ed in quest’ultimo caso si avrà "abbandono" in ipotesi occasionale, o "discarica abusiva" nei casi più gravi, tenendo conto degli elementi tempo, spazio e quantità). Rispetto al caso a) avremo comunque un reato istantaneo, tuttavia con un ulteriore distinzione: 1) in ipotesi di attività d’impresa nel campo dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, il "deposito irregolare/deposito incontrollato" è un segmento all’interno di una intera azione di gestione di rifiuti (di cui all’art. 256 co. 1), di conseguenza il reato contestato dovrà necessariamente essere diverso e potrà non avere il requisito della occasionalità; 2) in ipotesi di attività imprenditoriale perfettamente autorizzata, ben si può configurare una condotta di deposito irregolare e non consentito (incontrollato) punito dall’art. 256 co. 4, in quanto commesso con l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative imposte.
Orbene, già in Cass. Pen., Sez. III, n. 16183, 9.04.2013, Lazzi, (e ancor prima nella sent. n. 39544 del 11.10.2006), si è delineata chiaramente la sequenza <
In conclusione - vista l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, tuttora irrisolto, tra due orientamenti della stessa III Sez. della Cassazione (sulla permanenza del reato, sent. n. 25216, 26.05.2011, Caggiano - sent. n. 48849, 13.11.2013, Fumuso; mentre, sull’istantaneità della condotta, sent. n. 40850, 21.10.2010, Gramegna - sent. n. 42343, 9.07.2013, Pinto Vraca) - non si comprende come mai gli Ermellini si siano avventurati in un maldestro tentativo di risoluzione del contrasto de quo, senza rimettere la questione al vaglio delle Sezioni Unite.
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