Detassazione dei premi di risultato anno 2016


La Legge di Stabilità ripropone per l’anno 2016 l’applicazione del regime fiscale agevolato della detassazione sui premi di risultato
Detassazione dei premi di risultato anno 2016
La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - meglio nota come Legge di Stabilità - ripropone per l’anno 2016 l’applicazione del regime fiscale agevolato della detassazione sui premi di risultato, all’art. 1 commi da 182 a 191.

In particolare, i premi di risultato vanno individuati attraverso la stipula di accordi aziendali o territoriali (cosiddetta contrattazione di secondo livello).

I premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa - sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Tale agevolazione è prevista sino al limite di premio pari ad € 2.000,00 lordi annuali, elevabili a € 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

La disposizione è applicabile alle sole aziende del settore privato e a favore dei lavoratori dipendenti che nell’anno precedente quello di percezione del premio non abbiano ricevuto un reddito da lavoro subordinato superiore a € 50.000,00 lordi.

"Gli accordi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati" (D.M. 25 marzo 2016).

Se l’azienda che eroga il premio è la medesima che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, l’azienda applica in automatico la detassazione salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Viceversa è il lavoratore a dover certificare l’ammontare del reddito lordo percepito nell’anno precedente.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, i contratti aziendali o territoriali vanno necessariamente depositati entro 30 giorni dallo data di sottoscrizione attraverso specifica procedura telematica disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per i contratti stipulati nell’anno 2015 il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.M. 25 marzo 2016 ossia entro il 15 giugno 2016 con la medesima procedura telematica accennata.

Qualora l’azienda decida di adottare Piani di Welfare, il lavoratore potrà richiedere la conversione del premio di risultato in beni e servizi di cui al piano welfare, secondo le disposizioni normative attualmente in vigore.

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di Dott.ssa Elisa GIUDICE

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