Detassazione: richiesto il deposito del contratto


Il legislatore ha previsto per l`erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili dell’impresa una tassazione agevolata al 10%
Detassazione: richiesto il deposito del contratto
Il legislatore ha previsto per erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili dell’ impresa una tassazione agevolata, nella misura del 10% da applicarsi fino ad un importo di 2.000,00 euro lordi (2.500,00 euro per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

I criteri di misurazione dovranno prevedere criteri di valutazione e verifica degli incrementi di "produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione", attraverso riscontri di indicatori numerici od opportunamente individuati.

In sostanza non possono essere erogati "ad libitum" dal datore di lavoro ma debbono essere previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello e gli accordi devono indicare le modalità previste per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

La norma non consente agevolazioni per i premi previsti da:
- contratti collettivi o nazionali;
- contratti o accordi individuali plurimi;
- contratti o accordi individuali.

Ai fini dell’applicazione della detassazione, occorre pertanto preliminarmente stipulare un contratto collettivo territoriale o aziendale , da depositare presso la DTL competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto stesso, attraverso la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di contratti territoriali che, alla data del 16 maggio 2016 risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente, a cura di una delle Parti sociali firmatarie, il datore di lavoro non è tenuto a depositare nuovamente il contratto, ma deve indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito nella "sezione 9″: data e DTL presso cui è avvenuto il deposito.

L’attività di deposito del contratto può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da soggetto intermediario abilitato, qual’è il Consulente del Lavoro.

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di Paola Maschietto Consulente del Lavoro

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