Detenzione domiciliare anche per infermità di natura psichica


Il rimedio apportato alla irragionevole disparità di trattamento penitenziario tra le malattie fisiche e psichiche
Detenzione domiciliare anche per infermità di natura psichica

Con sentenza n. 29488/2019 depositata il 5/07/2019 la Prima Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal difensore di un soggetto condannato e sottoposto al regime carcerario ex art. 41 bis L. 354/1975, a cui era stato negato l’accesso alla detenzione domiciliare cd. “in deroga” di cui all’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.

La motivazione al rigetto si fondava non solo sul titolo del reato e sull’entità della pena residua da scontare, ma anche e soprattutto sul tipo di patologia di natura psichica che il condannato aveva sviluppato durante l’esecuzione della pena detentiva.

Ciò poiché l’infermità psichica, ancorché grave, non viene espressamente contemplata tra le ipotesi che consentono il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p. e che vengono richiamate all’art. 47 ter, co. 1 ter, O.P., ovvero le patologie di tipo fisico.

Tale vuoto normativo lasciava aperti dubbi di legittimità costituzionale, stante l’irragionevole disparità di trattamento riservato alle infermità di tipo fisico rispetto a quelle psichiche, certamente non meno gravi delle prime.

La lacuna non poteva essere colmata neanche volendo applicare l’art 148 c.p., che, ancorché non espressamente abrogato, è stato svuotato di contenuto in conseguenza delle riforme che hanno progressivamente determinato il superamento e la chiusura degli OPG.

Tale ultima disposizione normativa consentiva, difatti, di differire o sospendere l’esecuzione della pena per sopravvenuta infermità di natura psichica e il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Allo stesso modo l’insorgere di una grave infermità psichica durante l’esecuzione della pena non consentiva l’accesso del condannato alle REMS, trattandosi di strutture sanitarie destinate esclusivamente alla cura delle patologie psichiche che inficino l’imputabilità, ovvero la capacità di intendere e volere al momento del fatto, o che giustifichino l’applicazione di misure di sicurezza dopo la consumazione del reato.

Nel pronunciare la sentenza in commento, la Prima Sezione Penale della Cassazione ha richiamato l’orientamento espresso con provvedimento n. 99/2019, mediante il quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter, co. 1 ter, L. 354/75 «nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter».

La Corte Costituzionale ha chiarito che l’accesso alla suddetta misura alternativa, in deroga ai limiti di pena previsti, potrà essere consentito a fronte di una rigorosa valutazione dell’entità della patologia psichica sviluppata dal condannato, tale da risultare incompatibile e non ulteriormente trattabile mediante le risorse esistenti all’interno dell’Istituto di Pena.

Nell’annullare l’ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza, la Suprema Corte di Cassazione ha sostanzialmente ripreso le motivazioni già stigmatizzate nella sentenza n. 99/2019 della Consulta, confermando che l’accesso alla detenzione domiciliare “in deroga” possa essere consentito anche nei confronti del soggetto portatore di grave malattia psichica sopravvenuta in esecuzione di pena. Alla valutazione non potrà essere di ostacolo la pena residua ancora da scontare, né il titolo del reato, né tantomeno la sottoposizione al regime carcerario di cui all’art. 41 bis O.P.

 

 

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di Avv. Manuela Martinangeli

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