Detraibilità fiscale delle spese scolastiche


Spese scolastiche, tutto quello che c'e' da sapere
Detraibilità fiscale delle spese scolastiche
Spese d'istruzione, scolastiche e asilo detraibili e quelle escluse:
Le spese di istruzione e le spese scolastiche sono oneri detraibili dai contribuenti. Tale agevolazione, consente pertanto al genitore di un figlio che risulta a carico e che va all'asilo o che studia e frequenta le scuole superiori o l'università di fruire della detrazione pari al 19% su tali spese e di detrarre la quota.

Pertanto,secondo quanto stabilito dal TUIR, articolo 15, comma 1, lettera "e" le sole spese di istruzione ammesse in detrazione sono quelle sostenute per le seguenti categorie scolastiche:
Asilo Nido; Scuola secondaria e universitaria; Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella pagata per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani; Master; Dottorati di ricerca; Test di ammissione alle università; Canoni di locazione per studenti fuori sede.

Non spetta invece la detrazione del 19% sulle spese di istruzione per i figli o familiari fiscalmente a carico, che frequentano scuole di grado inferiore come la materna, le elementari o la secondaria di primo grado. Inoltre non è ammessa la detrazione delle spese per l'acquisto dei libri scolastici, strumenti musicali, cancelleria (Risoluzione Ministeriale m. 8/803 del 17/06/1980), seppure ampiamente richiesta dalle associazioni e dai genitori in tutti questi anni. Anche le spese per i viaggi in auto o con mezzi pubblici per raggiungere un altro istituto scolastico in un altro comune o città come le spese per mangiare o dormire fuori per motivi di studio, non sono detraibili.

Detrazione spese Asilo statale e privato:
La detrazione per spese per l'Asilo pubblico, riguarda la possibilità per i genitori che iscrivono i propri figli all'asilo nido di poter fruire della detrazione 19% sulle spese sostenute per la retta scolastica.
Quanto spetta di detrazione sulle spese dell'asilo? La detrazione delle spese per l'asilo, è pari al 19% della spesa fino ad un limite massimo di 632,00 euro per ciascun figlio, per cui è pari a 120 euro per ciascun figlio iscritto all'asilo di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. Dal momento che la legge italiana non distingue fra asilo pubblico e privato, la detrazione delle spese per l'asilo privato è comunque consentita.

Detrazioni spese per l'istruzione secondaria:
I contribuenti con figli e familiari fiscalmente a carico che frequentano una scuola di istruzione secondaria, come licei e istituti professionali, possono portare a detrazione le spese sostenute. Tale detrazione è riconosciuta anche nel caso di iscrizione a scuole private o estere ma in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi delle scuole pubbliche.
Per quanto riguarda invece il contributo scolastico volontario scuola superiore, essendo appunto un contributo facoltativo e non obbligatorio, può essere scaricato dalle tasse come erogazione liberale detraibile per la quale spetta una detrazione del 19%.

Spese detraibili per l'Università pubblica, privata e estera:
Le spese per l'università sono detraibili anche se i corsi universitari sono seguiti presso università pubbliche, private, straniere, telematiche e on line (queste ultime se legalmente riconosciute ai sensi della L. 289/2002 e DM del 17/04/2003) ma mentre le spese sostenute nel pubblico sono interamente detraibili quelle private e all'estero sono ammesse entro dei limiti ben precisi, ovvero, tali spese non possono superare l’importo del contributo pagato dallo studente per frequentare l'università statale italiana piu’ vicina al domicilio fiscale del contribuente.
Sono detraibili anche i contributi versati per sostenere il test d’ingresso alla prova di preselezione necessaria per accedere ai corsi universitari (Ris. n.87/2008)
Non sono detraibili, invece le spese sostenute per l’acquisto dei libri e testi universitari.

Spese detraibili per studenti fuori sede:
Anche le spese sostenute per canoni di locazione delle abitazioni degli studenti fuori sede sono detraibili nella misura del 19% della spesa sotenuta e nei limiti di Euro 2.633 annuali (pertanto la detrazione massima è di Euro 500), sempre che la scuola o università disti almeno 100 Km dalla propria residenza, sulla base della distanza chilometrica piu’ breve delle vie di comunicazione esistenti.

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di Dott. Giorgio Guandalini

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