Detrazione dell'IVA: cambiano le regole


Sono variate le regole di detrazione dell'IVA, è stato ridotto il termine rispetto al momento di ricezione della fattura
Detrazione dell'IVA: cambiano le regole
Detrazione dell’IVA: cambiano le regole-chiarimenti dalla circolare n. 1/E del 17/12018
Sono variate le regole riguardanti il diritto alla detrazione dell’IVA, come da D.l. n.50 del 24/4/2017 convertito dalla L. n. 96 del 21/06/2017, nel senso che è stato ridotto il termine entro il quale i soggetti passivi d’imposta possano detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati, tenendo conto delle modifiche alla disciplina della registrazione delle relative fatture.
Il D.l. n.50 è intervenuto sull’art. 19, comma 1, del D.p.r. n.633/1972 stabilendo che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione sorge, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
A tal proposito il mese scorso sono sopraggiunti preziosi chiarimenti dalla circolare n. 1/2018 in cui facendo un esempio in merito ad un’operazione effettuata ai fini IVA nel 2017, la cui fattura viene ricevuta entro lo stesso anno e registrata nel periodo d’imposta successivo, viene precisato che l’acquirente abbia la possibilità di procedere all’annotazione sui registri contabili al più tardi entro il 30 aprile 2018, consentendogli il diritto alla detrazione dell’IVA nella dichiarazione annuale del periodo 2017 (termine di presentazione 30/4/2018), avvalendosi di un sezionale del registro IVA acquisti o di soluzioni gestionali ed informatiche alternative, a condizione che diano garanzia di una corretta tenuta della contabilità e consentano una puntuale verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso nell’esempio prospettato, che se la medesima fattura fosse ricevuta successivamente, nel gennaio del 2018, il soggetto passivo possa esercitare il diritto alla detrazione nello stesso mese in cui provvede alla registrazione, fatto salvo che tale diritto permane a condizione che la fattura sia registrata in un arco temporale non successivo al 30 aprile 2019.
Un altro aspetto da non tralasciare è la modalità con cui la detrazione dell’IVA è da eseguirsi, ovvero rispettando le condizioni esistenti nell’anno in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile. Per cui la circolare - per favorire la comprensione - formula un secondo esempio, di un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 in cui aveva un pro-rata di detraibilità del 75% e sapendo di poter operare la detrazione nel 2018, anno nel quale ha ricevuto la fattura di acquisto, per rispettare la normativa in vigore, dovrà applicare al momento della detrazione il pro-rata del 2017.
Tenuto conto che l’Amministrazione finanziaria ha recentemente confermato in Telefisco 2018 quanto assunto dalla circolare n. 1/2018, si auspica non subentrino modifiche che possano causare difficoltà applicative agli operatori del settore.

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di Massimo Gullini

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