Detrazione Irpef acquisto casa classe A e B
Acquisto casa dal costruttore: sconto Irpef pari al 50% dell'Iva pagata
La Legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione Irpef per chi acquista casa, di classe A o B, entro il 31.12.2016. E' fondamentale che la cessione avvenga da parte di un'impresa costruttrice. L'agevolazione, infatti, consiste nella possibilità di detrarre il 50% dell'Iva pagata con l'acquisto dell'unità immobiliare. La detrazione sarà poi ripartita in 10 quote di pari importo nell'anno in cui sono state sostenute le spese, e nei 9 successivi. L'intento del legislatore è chiaramente quello di incentivare le vendite immobiliari, riducendo il carico dell'Iva in capo all'acquirente.
Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti passivi Irpef, quindi i privati.
Per godere dell'agevolazione è necessario che l'immobile:
sia acquistato entro il 31.12.2016; sia destinato ad uso residenziale. Poiché la legge non specifica altro, si ritiene che siano agevolabili non solo gli acquisti di "prime case", ma anche gli acquisti destinati a "seconda casa" o a locazione.siadi classe energetica A o B; sia ceduto da un'impresa costruttrice.
L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva pagata al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare, e va ripartita in 10 quote annuali. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda.
Regime Iva (l’immobile è venduto da costruttore in regime Iva)
Prima casa
In caso di acquisto della prima casa direttamente da impresa costruttrice è dovuta l’Iva con aliquota pari al 4% dell’importo oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:
Iva al 4%, imposta ipotecaria 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro, imposta di registro fissa di 200 euro.
Altro immobile
In caso di acquisto di un immobile che non gode del beneficio prima casa è dovuta l’Iva con aliquota pari al 10% (o al 22% in caso di immobile di lusso) oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:
Iva al 10% (o al 22% in caso di immobile di lusso), imposta ipotecaria 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro, imposta di registro fissa di 200 euro
Inoltre, in tutti i casi si applica, eccetto alcune eccezioni particolari, anche un’imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale). In caso di acquisto di "seconda casa", l’Iva dovuta è pari al 10%.
In merito a questa agevolazione l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni concetti importanti ai fini di eventuali acconti. Poiché ai fini della detrazione:
è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016, non sono agevolabili gli eventuali acconti d'imposta pagati nel 2015, anche se l'acquisto dell'abitazione avviene nel 2016;è necessario che gli acquisti dell'immobili siano effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016, l'Iva in acconto versata nel 2016, per acquisti effettuati nel 2017, non è agevolabile.
La detrazione è riconosciuta per gli acquisti effettuati da imprese costruttrici. A seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto sviluppo (art. 10 comma 1 n. 8-bis D.p.r. 633/72), la cessione di fabbricati abitativi può essere assoggettata ad Iva anche dopo i 5 anni dalla fine dei lavori. A tal fine, però, è necessario che l'impresa manifesti espressamente l'opzione per l'imponibilità Iva (si veda la tabella riportata al paragrafo precedente). In questo caso, la nuova detrazione Irpef potrà essere riconosciuta anche per acquisti di case costruite da più di 5 anni, indipendentemente dalla data di fine dei lavori, posto che la norma sull'agevolazione (art. 1 comma 56 L. 208/2015) non indica alcun termine finale
Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti passivi Irpef, quindi i privati.
Per godere dell'agevolazione è necessario che l'immobile:
sia acquistato entro il 31.12.2016; sia destinato ad uso residenziale. Poiché la legge non specifica altro, si ritiene che siano agevolabili non solo gli acquisti di "prime case", ma anche gli acquisti destinati a "seconda casa" o a locazione.siadi classe energetica A o B; sia ceduto da un'impresa costruttrice.
L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva pagata al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare, e va ripartita in 10 quote annuali. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda.
Regime Iva (l’immobile è venduto da costruttore in regime Iva)
Prima casa
In caso di acquisto della prima casa direttamente da impresa costruttrice è dovuta l’Iva con aliquota pari al 4% dell’importo oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:
Iva al 4%, imposta ipotecaria 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro, imposta di registro fissa di 200 euro.
Altro immobile
In caso di acquisto di un immobile che non gode del beneficio prima casa è dovuta l’Iva con aliquota pari al 10% (o al 22% in caso di immobile di lusso) oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:
Iva al 10% (o al 22% in caso di immobile di lusso), imposta ipotecaria 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro, imposta di registro fissa di 200 euro
Inoltre, in tutti i casi si applica, eccetto alcune eccezioni particolari, anche un’imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale). In caso di acquisto di "seconda casa", l’Iva dovuta è pari al 10%.
In merito a questa agevolazione l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni concetti importanti ai fini di eventuali acconti. Poiché ai fini della detrazione:
è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016, non sono agevolabili gli eventuali acconti d'imposta pagati nel 2015, anche se l'acquisto dell'abitazione avviene nel 2016;è necessario che gli acquisti dell'immobili siano effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016, l'Iva in acconto versata nel 2016, per acquisti effettuati nel 2017, non è agevolabile.
La detrazione è riconosciuta per gli acquisti effettuati da imprese costruttrici. A seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto sviluppo (art. 10 comma 1 n. 8-bis D.p.r. 633/72), la cessione di fabbricati abitativi può essere assoggettata ad Iva anche dopo i 5 anni dalla fine dei lavori. A tal fine, però, è necessario che l'impresa manifesti espressamente l'opzione per l'imponibilità Iva (si veda la tabella riportata al paragrafo precedente). In questo caso, la nuova detrazione Irpef potrà essere riconosciuta anche per acquisti di case costruite da più di 5 anni, indipendentemente dalla data di fine dei lavori, posto che la norma sull'agevolazione (art. 1 comma 56 L. 208/2015) non indica alcun termine finale
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