Detrazione Iva al 40% su veicoli prorogata al 2019


Prorogata di un ulteriore triennio la deroga al principio comunitario della detraibilità integrale dell'IVA sui veicoli aziendali
Detrazione Iva al 40% su veicoli prorogata al 2019
In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stata pubblicata l'autorizzazione che consente all'Italia di prorogare sino al 2019 la limitazione al 40% della detrazione IVA relativa ai costi dei veicoli "aziendali".
Tale provvedimento di fatto proroga di un ulteriore triennio la deroga al principio comunitario della detraibilità integrale dell'IVA previsto dall'art. 168, Direttiva n. 2006/112/CE.
ACQUISTO
In caso di acquisto, l'art. 19 bis 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72 prevede infatti:
- la detraibilità al 100% se il veicolo acquistato sia oggetto dell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e sia utilizzato esclusivamente in tale ambito;
- la detraibilità al 40% se il veicolo acquistato non sia esclusivamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
La lett. d) del citato comma 1 prevede inoltre la medesima percentuale di detrazione anche con riferimento a:
- acquisti di carburanti e lubrificanti;
- prestazioni di servizi di cui all'art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 (es. noleggi, leasinig);
- prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
- transito stradale.
La norma si riferisce a veicoli stradali a motore intendendo tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conduttore, non sia superiore a otto.
Ai sensi dell'art. 3 della Decisione n. 2007/441/CE vengono esclusi dalle limitazioni sopra citate i veicoli utilizzati:
- per servizio Taxi;
- dalle scuole guida ai fini della formazione;
- per attività di noleggio e/o leasing;
- dai rappresentanti di commercio.
VENDITA
In caso di cessione di veicoli oggetto della detraibilità IVA ridotta al 40%, l'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 633/72 prevede che "...la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti."

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di Dott. Umberto Borgonovo

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