Detrazione per canoni di locazione


Chi ha diritto alle detrazioni dopo aver sottoscritto un contratto di locazione?
Detrazione per canoni di locazione
Per le persone che hanno sottoscritto contratti locazione di immobili possono beneficiare delle detrazioni d'imposta previste dagli artt.15 e 16 TUIR:
- inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone convenzionale;
- lavoratori dipemndenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro;
- inquilini giovani di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni;
- inquilini studenti universitari fuori sede;
- coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di eta' inferiore a 35 anni titolari di un contratto di affitto di terreni agricoli diversi da quelli di proprieta' dei genitori.

Dal 2014 con l'art.7 D.L.n.91/2014 ci sono nuove detrazioni per i titolari di contratti di locazione:
- i coltivatori diretti/iap di eta' inferiore a 35 anni, iscritti nella previdenza agricola, possono usufruire della detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di € 80.00 per ettaro affittato e fino ad un massimo di € 1200.00 annui;
- per il triennio 2014/2016, i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione complessivamente pari a:
- € 900.00 se il reddito complessivo non e' superiore a € 15493.71
- € 450.00 se il reddito complessivo e' superiore a € 15493.72 ma non a € 30987.41.

Naturalmente le detrazioni per i canoni di locazione spettano al soggetto titolare del contratto di locazione che al contempo deve essere l'utilizzatore dell'immobile.

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di Comm. Emanuela Carocci

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