Detrazione spese d'istruzione
Nuova disciplina della detrazione spese d'istruzione per la frequenza scuole d'infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 107/2015 e dalla legge di Stabilità 2016, l'art. 15 del TUIR lettera E e lettera E bis, regolamenta la detrazione per le spese di istruzione universitaria e per la frequenza alle scuole d'infanzia, elementari e medie.
La detrazione per le spese sostenute per la frequenza agli asili nido, resta disciplinata dalla Legge 203/2008 e prevede una detrazione pari al 19% su in importo massimo di spesa di € 632,00.
Le spese per la frequenza di scuole d'infanzia, elementari e medie, è soggetta a detrazione del 19% sino ad un importo massimo di €400,00 per alunno (importo massimo detraibile €76,00).
Tra le spese detraibili si annoverano le tasse di iscrizione, di frequenza e quelle sostenute per la mensa, contributi volontari ed erogazioni liberali, mentre rimangono escluse le spese sostenurte per l'acquisto dei libri scolastici.
In riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per la mensa scolastica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti tramite la circolare n. 18/E, specificando che la detrazione spetta anche se il servizio è reso per tramite del Comune o da soggetti terzi esterni alla scuola. La spesa deve essere documentata dalla ricevuta del bollettino postale o di bonifico bancario intestato al beneficiario del pagamento che ha reso il servizio (sia esso scuola, Comune o terzo soggetto esterno) e nella causale va riportato che trattasi di servizio di mensa, il nome della scuola ed i dati dell'alunno.
Qualora il pagamento del servizio sia stato effettuato in contanti, la spesa dovrà essere documentata da apposita attestazione rilasciata dall'erogante il servizio. Per l'anno d'imposta 2015 è però previsto che, nel caso in cui la documentazione probante dovesse essere incompleta, l'integrazione delle informazioni possa essere fatta direttamente dal contribuente, annotando i dati sul documento di spesa.
La detrazione spetta al genitore al quale il documento sia intestato e, se questo è intestato al figlio, la detrazione è divisa in parti uguali tra entrambi i genitori. Ma se è sostenuta da un solo genitore o da entrambi ma in percentuali diverse dal 50%, la percentuale di ripartizione va annotata sul documento.
Fruiscono della detrazione del 19% , senza un limite massimo, anche le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni grado ed ordine, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, purchè siano sostenute a favore dell'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Per ottenere la detrazione, il pagamento della spesa deve avvenire tramite versamento postale o bancario, con carte di debito o di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
La detrazione per le spese sostenute per la frequenza agli asili nido, resta disciplinata dalla Legge 203/2008 e prevede una detrazione pari al 19% su in importo massimo di spesa di € 632,00.
Le spese per la frequenza di scuole d'infanzia, elementari e medie, è soggetta a detrazione del 19% sino ad un importo massimo di €400,00 per alunno (importo massimo detraibile €76,00).
Tra le spese detraibili si annoverano le tasse di iscrizione, di frequenza e quelle sostenute per la mensa, contributi volontari ed erogazioni liberali, mentre rimangono escluse le spese sostenurte per l'acquisto dei libri scolastici.
In riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per la mensa scolastica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti tramite la circolare n. 18/E, specificando che la detrazione spetta anche se il servizio è reso per tramite del Comune o da soggetti terzi esterni alla scuola. La spesa deve essere documentata dalla ricevuta del bollettino postale o di bonifico bancario intestato al beneficiario del pagamento che ha reso il servizio (sia esso scuola, Comune o terzo soggetto esterno) e nella causale va riportato che trattasi di servizio di mensa, il nome della scuola ed i dati dell'alunno.
Qualora il pagamento del servizio sia stato effettuato in contanti, la spesa dovrà essere documentata da apposita attestazione rilasciata dall'erogante il servizio. Per l'anno d'imposta 2015 è però previsto che, nel caso in cui la documentazione probante dovesse essere incompleta, l'integrazione delle informazioni possa essere fatta direttamente dal contribuente, annotando i dati sul documento di spesa.
La detrazione spetta al genitore al quale il documento sia intestato e, se questo è intestato al figlio, la detrazione è divisa in parti uguali tra entrambi i genitori. Ma se è sostenuta da un solo genitore o da entrambi ma in percentuali diverse dal 50%, la percentuale di ripartizione va annotata sul documento.
Fruiscono della detrazione del 19% , senza un limite massimo, anche le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni grado ed ordine, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, purchè siano sostenute a favore dell'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Per ottenere la detrazione, il pagamento della spesa deve avvenire tramite versamento postale o bancario, con carte di debito o di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
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