DETRAZIONI IVA 2018 PROBLEMI IRRISOLTI


con il 2018 vanno a regime le nuove regole in materia di detrazioni con alcuni dubbi e la necessità di nuovi interveit del legislatore
DETRAZIONI IVA 2018 PROBLEMI IRRISOLTI
Con l’inizio del 2018 si sottolineano le seguenti tematiche in materia di detrazione iva

a) NUOVI limiti TEMPORALI alla detrazione dell’iva

nel corso del 2017 è variato il limite temporale per l’esercizio della detrazione iva. A seguito delle variazioni adottate la situazione è la seguente

a.1 PER LE FATTURE EMESSE SINO AL 31 12 2016 il diritto alla detrazione sorge con l’emissione della fattura da parte del fornitore e cessa con la presentazione della dichiarazione iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione La fattura deve essere registrata prima di procedere alla liquidazione periodica in cui si opera la detrazione ovvero prima di predisporre la dichiarazione annuale Si hanno le seguenti casistiche

a-1-1- iva fatture fornitori datate 2016: dichiarazione iva anno 2018 cioè 30-4-2019

a-1-2- iva fatture fornitori datate 2015: dichiarazione iva anno 2017 cioè 30.4.2018

a-1-3- iva fatture fornitori datate 2014 o precedenti: non è più esercitabile il diritto alla detrazione



a-2 PER LE FATTURE EMESSE DOPO il PRIMO GENNAIO 2017 il diritto alla detrazione sorge con l’emissione della fattura da parte del fornitore e deve essere esercitato ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL’ANNO DELLA FATTURA E CIOE’ ENTRO IL 30 APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’EMISSIONE

Per operare la detrazione è necessario che la fattura venga precedentemente registrata nel registro iva acquisti L’accavallarsi delle modifiche ha generato confusione e non è chiaro come registrare le fatture pervenute a cavallo tra la fine di un esercizio e l’inizio del successivo

Per meglio capire il problema vediamo le singole fattispecie

a-2-1 Fatture datata 2017 e registrate nel 2017 non vi è problema di detrazione

a-2-2 fatture datate 2017 e pervenute entro il 15.1.2018 per evitare problemi vanno registrate con data 31.12.2017

a-2-3- Fatture emesse nel gennaio 2018 a fronte di consegne effettuate nel 2017 accompagnate da DDT emessi nel 2017. Poiché l’operazione è perfezionata nel 2017 il diritto alla detrazione va effettuato nel 2017 ma la fattura è datata 2018 e va registrata nel 2018. NESSUNO HA PRESO IN CONSIDERAZIONE LA FATTISPECIE E NE DERIVA CHE AD OGGI NON E’ PIU’ POSSIBILE DETRARRE L’IVA. In questo caso l’unica soluzione consiste nel contattare il fornitore e far emettere la fattura con data 31-12-2017

a-2-4- fatture emesse nel 2017 e pervenute tra il 16-1-2018 ed il 30-4-2018 Il diritto alla detrazione è certo ma vi sono difficoltà pratiche. Due sono le ipotesi formulate

a-2-4-1 la prima consiste nel registrare tali fatture in data 31.12.2017 ""lasciando aperto il 2017"" e ricalcolando la liquidazione iva del dicembre 2017 La nuova liquidazione potrebbe esporre un minor debito rispetto al versamento di gennaio ed in questo caso si genera un credito nella dichiarazione annuale- Controindicazione è la necessità di ravvedere la comunicazione periodica delle liquidazioni iva . in quanto i dati originariamente inviati non corrispondono alla liquidazione definitiva evidenziata nella dichiarazione annuale

a-2-4-2- generare un registro iva 2018 di competenza 2017 ove far affluire le fatture 2017 registrate nel 2018 ed effettuare in sede di dichiarazione annuale una sorta di ""tredicesima liquidazione""

In attesa di istruzioni si ritiene più sicura l’opzione a-2-4-1

a-2-5- fattura datata 2017 pervenuta DOPO il 30-4-2018 l’iva non è più detraibile



COME OPERARE IN CONCRETO


I) Non permettere al fornitore l’emissione di fatture datate gennaio 2018 a fronte di DDT 2017 per merce pervenuta nel 2017

II) Verificare subito TUTTI I DDT ricevuti per merce ricevuta nel 2017 e richiedere SUBITO l’invio via e mail in formato pdf delle fatture mancanti emesse con data 2017

III) Verificare subito tutti i pagamenti effettuati nel 2017 a professionisti e prestatori di servizi richiedere SUBITO l’invio via e mail in formato pdf delle fatture emesse con data 2017

IV) Qualora entro il 31.01.2018 non fossero pervenute le fatture datate 2017 occorre inviare subito al fornitore una pec di messa in mora e dopo il termine concesso per adempiere denunciate la mancata emissione all’Agenzia delle entrate

Articolo del:


di Pesce Achille

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