Dichiarazione annuale IVA
Novità in sede di dichiarazione iva
La Legge di Stabilità 2015, tra le semplificazioni degli adempimenti introdotte, ha eliminato a partire dal 2016 (anno d’imposta 2015) l’obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva, finora prevista annualmente in via telematica (Legge n. 190/2014, art. 1, comma 641).
Sono interessati tutti i soggetti che hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attivita’ di impresa o attivita’ artistica o professionale che hanno l’obbligo del numero di partita Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili.
Sono esclusi i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, si sono avvalsi di del regime fiscale di vantaggi per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’.
La dichiarazione annuale IVA in forma autonoma diventa obbligatoria per tutti i soggetti passivi obbligati alla presentazione, e quindi non esiste piu’ l’obbligo dell’invio della Comunicazione dati IVA.
La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte di tutti i soggetti obbligati, e il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e’ anticipato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta a cui si riferisce.
Con l’anticipo dei termini di presentazione della Dichiarazione IVA vengono anticipati anche
quelli relativi al versamento del saldo IVA. Pertanto, a partire dal 2016 l’eventuale saldo
IVA a debito deve essere effettuato tassativamente entro il 16 marzo dell’anno di presentazione
della Dichiarazione IVA.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme non sara` piu` possibile versare il saldo IVA entro
il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata,
che per le persone fisiche, le societa` di persone e le societa` di capitali con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare e` il 16 giugno, salvo ipotesi particolari
Resta salva la possibilita` di rateizzare il saldo IVA dovuto con la maggiorazione dello
0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima. In particolare, i contribuenti
possono avvalersi della facolta` di suddividere l’importo dovuto a titolo di conguaglio, e
risultante dalla dichiarazione annuale in forma autonoma in due o piu` rate alle seguenti
condizioni:
- le rate devono essere mensili
- le rate devono essere tutte di uguale importo
- la prima rata deve essere versata, senza interessi, entro il termine previsto per il
versamento in unica soluzione
- le rate successive devono essere maggiorate di un interesse fisso cosı` stabilito: 0,33%
sulla seconda rata, 0,66% sulla terza rata, 0,99% sulla quarta rata, e cosı` via, indipendentemente
dal giorno del versamento
- i termini di pagamento di ciascuna rata sono fissati nel giorno 16 di ciascun mese
- l’ultima rata deve essere comunque pagata entro il 16 novembre del medesimo anno di presentazione della dichiarazione.
Sono interessati tutti i soggetti che hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attivita’ di impresa o attivita’ artistica o professionale che hanno l’obbligo del numero di partita Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili.
Sono esclusi i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, si sono avvalsi di del regime fiscale di vantaggi per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’.
La dichiarazione annuale IVA in forma autonoma diventa obbligatoria per tutti i soggetti passivi obbligati alla presentazione, e quindi non esiste piu’ l’obbligo dell’invio della Comunicazione dati IVA.
La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte di tutti i soggetti obbligati, e il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e’ anticipato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta a cui si riferisce.
Con l’anticipo dei termini di presentazione della Dichiarazione IVA vengono anticipati anche
quelli relativi al versamento del saldo IVA. Pertanto, a partire dal 2016 l’eventuale saldo
IVA a debito deve essere effettuato tassativamente entro il 16 marzo dell’anno di presentazione
della Dichiarazione IVA.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme non sara` piu` possibile versare il saldo IVA entro
il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata,
che per le persone fisiche, le societa` di persone e le societa` di capitali con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare e` il 16 giugno, salvo ipotesi particolari
Resta salva la possibilita` di rateizzare il saldo IVA dovuto con la maggiorazione dello
0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima. In particolare, i contribuenti
possono avvalersi della facolta` di suddividere l’importo dovuto a titolo di conguaglio, e
risultante dalla dichiarazione annuale in forma autonoma in due o piu` rate alle seguenti
condizioni:
- le rate devono essere mensili
- le rate devono essere tutte di uguale importo
- la prima rata deve essere versata, senza interessi, entro il termine previsto per il
versamento in unica soluzione
- le rate successive devono essere maggiorate di un interesse fisso cosı` stabilito: 0,33%
sulla seconda rata, 0,66% sulla terza rata, 0,99% sulla quarta rata, e cosı` via, indipendentemente
dal giorno del versamento
- i termini di pagamento di ciascuna rata sono fissati nel giorno 16 di ciascun mese
- l’ultima rata deve essere comunque pagata entro il 16 novembre del medesimo anno di presentazione della dichiarazione.
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