Dichiarazione Irap emendabile


Cartella di pagamento - Emendabilità della dichiarazione Irap per mancanza dei presupposti di imposta - Onere dela prova a carico del contribuente
Dichiarazione Irap emendabile
Per la CTP di Messina, sentenza n. 4922/13/2015 del 25/05/2015, la dichiarazione Irap in mancanza dei presupposti d'imposta ex art. 2 del D. Lgs. 446/1997 è emendabile anche attraverso la presentazione del ricorso avverso la iscrizione a ruolo e conseguente cartella originatasi dal mancato versamento del tributo, con l'onere probatorio gravante sul professionista che assume non essere soggetto passivo del tributo (v. Cass. 8556/11), e ciò a fortiori nell'ipotesi (nella specie ricorrente) in cui il contribuente stesso, con la dichiarazione dei redditi, si sia riconosciuto soggetto del tributo.

Il caso trattato dalla Commissione Tributaria verteva su un ricorso presentato dal contribuente, agente di commercio monomandatario, senza dipendenti e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, avverso l'iscrizione a ruolo dell'imposta IRAP emersa dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione modello IRAP.

Secondo la CTP, il contribuente ha assolto l'onere probatorio attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi, dalla quale si evince, effettivamente, l'assenza di collaboratori e di immobili utilizzati per l'attività professionale, e la ridotta incidenza di tali componenti (gli oneri deducibili sono costituiti da spese per carburanti, per utenze telefoniche, per alberghi e ristoranti, di viaggio; l'unico ben strumentale è costituito da un'autovettura).

In un caso simile, anche la CTR di Roma con la sentenza n. 68/14/2013, respingendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate ha disposto il rimborso al contribuente dell'Irap versata negli anni 2001-2004, in base al principio secondo cui le attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c. (tra cui figurano agente di commercio e promotore finanziario) non sono soggette ad Irap se prive di autonoma organizzazione (ma il discorso in realtà vale per tutte le attività imprenditoriali).

Tale principio ha già trovato peraltro conferma in numerose sentenze della Corte di Cassazione (12108 e 12111 riprese da Ord. 15249 del 24.6.2010 e 2112, 2113 e 2114 del 13.10.2010) nelle quali è stato precisato che "la qualificazione di un reddito come d'impresa non comporta l'automatico assoggettamento a Irap, potendo esistere attività imprenditoriali prive del requisito organizzativo, dal momento che il tributo regionale non si fonda sull'oggettiva natura dell'attività svolta, ma sul modo in cui la stessa attività è svolta".

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di Avv. Alessandro Calabrese

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