Dichiarazione IVA 2017


Invio Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017
Dichiarazione IVA 2017
La dichiarazione IVA è una dichiarazione attraverso la quale, i contribuenti titolari di Partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno precedente a quello in cui si presenta il modello.

Da tale dichiarazione poi, si determina l'ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA da parte del dichiarante.

La scadenza della trasmissione telematica della dichiarazione IVA è il prossimo 28 febbraio 2017. Questo è il primo anno in cui la dichiarazione IVA deve essere obbligatoriamente presentata in forma autonoma fuori dalla dichiarazione dei redditi. A partire dal 2018 la dichiarazione IVA va presentata per via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello delle operazioni. In base ai nuovi obblighi, la dichiarazione annuale IVA 2017 scadenza in forma autonoma va trasmessa in via eccezionale entro il 28 febbraio 2017 mentre quello per la comunicazione dati IVA, non dovrà essere più trasmesso, in quanto tale adempimento è stato eliminato, insieme alla comunicazione black list.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Il modello di dichiarazione IVA 2017 è composto da frontespizio, un modulo composto da più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VK-VN-VL-VT-VX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

Le principali novità in dichiarazione IVA 2017:
· nel quadro "tipo di dichiarazione" è stata eliminata la casella per la dichiarazione a favore, come avvenuto negli altri modelli dichiarativi, in seguito alla modifica legislativa che ha equiparato il termine a quello della dichiarazione a sfavore.
· Nei quadri VE, (operazioni attive e volume d’affari), e VF (operazione passive e IVA ammessa in detrazione), sono stati inseriti i nuovi righi per le operazioni con aliquota 5% e per le varie percentuali di compensazioni (7,65%, 7,95%, 10% per le operazioni attive, e 7,65 e 7,95% per quelle passive).
· E’ stato introdotto il nuovo quadro VN per i soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. Nel quadro vanno esposti l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante.
· Nel quadro VX è stato inserito un nuovo campo per l’interpello, per coloro che in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica.
· C’è il nuovo quadro VG per enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell’IVA prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, relativamente ad una o più società commerciali considerate «controllate» ai sensi della disciplina in esame.

La dichiarazione IVA 2017 da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite un intermediario abilitato
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
d) tramite società appartenenti al gruppo.

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di Studio Molinaro

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