Dichiarazioni integrative novità Dl. 193/2016


Novità sulle dichiarazioni integrative sia a favore che a sfavore del contribuente previste dal Dl 193/2016
Dichiarazioni integrative novità Dl. 193/2016
Il Dl. 193/2016 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi, l'Irap e la dichiarazione dei sostituti d'imposta risultano integrabili sia a favore che a sfavore del contribuente , a condizione che tale integrazione avvenga entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento.
Tale D.l. recepisce inoltre che il credito che emerge da una dichiarazione valida , anche se essa sia integrativa risulta in via di principio compensabile.
Si precisa che sussistono delle limitazioni solo nel caso in cui le dichiarazioni vengano presentate dopo l'anno successivo, in tale caso è ammessa la compensazione del credito solo con i debiti maturati dopo la presentazione della dichiarazione integrativa.
Giova evidenziare che non sono previste limitazioni nel caso di dichiarazioni integrative a favore relative ad errori sulla compensazione temporale, per le qualii la compensazione è ammessa senza vincoli salvo quelli previsti per la compensazione.
Si mette in luce con riferimento all'Iva che in sede di conversione del decreto è stata apportata una modifica con la quale si stabilisce che il credito Iva come per i redditi l'irap ed i sostituti d'imposta, che emerge da una dichiarazione integrativa a favore presentata dopo i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo, può essere utilizzato in compensazione per pagare i debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa o può essere chiesto a rimborso se sussistono i requisiti.
Dal 2016 in poi il termine di decadenza dell'azione di accertamento risulta quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Occorre mettere in risalto che se si presenta la dichiarazione integrativa, ripartono i termini di decadenza dell'azione di accertamento che decorrono dal momento di presentazione della stessa dichiarazione integrativa, con il limite ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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