Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, facciamo chiarezza


E’ ancora diffusa la credenza che difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato siano la stessa cosa. In realtà sono due istituti differenti
Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, facciamo chiarezza

E’ ancora diffusa la credenza che il difensore d’ufficio sia un avvocato pagato dallo Stato sull’erroneo presupposto che la "difesa d’ufficio” e il “Patrocinio a Spese dello Stato” siano la stessa cosa, cioè il medesimo istituto con due nomi diversi.
In tal senso in un passato non troppo lontano si è pronunciato anche un noto esponente politico.

In questo periodo emergenziale, poi, c’è stato chi, credendo che difesa d’ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato fossero sinonimi, mi ha contattata alla ricerca di un difensore d’ufficio in un settore in cui la legge non prevede la difesa d’ufficio.

Se da un lato la stampa non fa chiarezza in modo adeguato dall’altro la confusione aumenta guardando i film di stampo anglosassone, ma non dobbiamo lasciarci trarre in inganno dai molti film e serie televisive che ci giungono da oltreoceano perché l’Italia ha le proprie regole.

Facciamo, quindi, un po’ di chiarezza.

In ragione della gerarchia delle fonti, nelle aule universitarie dal primo giorno di lezione insegnano agli studenti ad affrontare ogni nuovo argomento cominciando a studiare le norme che la Costituzione prevede e passare poi alle norme di legge.

Il punto di partenza è l’art. 25 della Costituzione che sancisce vari principi ed, in particolare, riconosce il diritto di difesa in giudizio a tutti ed in tutti i settori dell’ordinamento.

Ed ecco, quindi, che per rendere effettivo questo diritto la medesima Costituzione si premura di stabile che vanno assicurati ai non abbienti i mezzi per poter esercitare il diritto di difesa: questo mezzo si chiama “Patrocinio a Spese dello Stato” ed attualmente è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (di seguito “D.P.R. 115/02” oppure “T.U. Spese di Giustizia”).

Per definizione il diritto non è un obbligo e il suo titolare non è obbligato ad esercitarlo: anche la difesa è un diritto e il titolare può scegliere se esercitarlo o meno, ossia se difendersi oppure no.

Ciò è vero in tutti i settori dell’ordinamento tranne uno: l’ambito penale.

Il settore penale è quello in cui si manifesta la massima potestà punitiva dello Stato che limita la libertà di un individuo riconosciuto colpevole di un reato per il tramite della sanzione penale.

La limitazione della libertà di un individuo è la sanzione più grave che possa essere applicata e per tale ragione lo Stato prevede tale possibilità solo laddove le condotte tenute ledano libertà e diritti fondamentali: in tali casi non c’è solo un cittadino leso da un reato da tutelare, bensì beni più importanti che trascendono il singolo individuo.

La conseguenza è che lo Stato non può lasciare al singolo cittadino la scelta se difendersi o meno, ma deve intervenire a seguito di una querela oppure d’ufficio: il Pubblico Ministero non è libero di scegliere se esercitare o meno l’azione penale, bensì la Costituzione prevede all’art. 112 che il P.M. è obbligato ad esercitare l’azione penale, ossia a chiedere il rinvio a giudizio se all’esito di indagini emergono elementi di reità a carico dell’indagato.

Quando il P.M. esercita l’azione penale, l’imputato non può scegliere se difendersi o meno, ma deve difendersi con la conseguenza che se non ha nominato un difensore, interviene la nomina di un avvocato da parte delle forze dell’ordine o dal P.M. o dal Giudice a seconda dei casi: costui è l’avvocato d’ufficio.

L’avvocato d’ufficio, quindi, non è un avvocato pagato dallo Stato perché la sua funzione non è quella di assicurare ai non abbienti la difesa; l’avvocato d’ufficio è piuttosto quella figura che viene nominata per volontà dello Stato da specifici soggetti e presta il proprio ufficio a favore dell’imputato e non dello Stato.

Va da sé che il difensore d’ufficio va pagato direttamente dall’imputato e non dallo Stato.

Non tutti gli avvocati possono assumere incarichi in regime di Patrocinio a Spese dello Stato e non tutti gli avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.

Per assumere incarichi in regime di Patrocinio a Spese dello Stato è necessario esseri iscritti nell’apposito albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto mentre per poter essere nominati difensori d’ufficio bisogna essere iscritti nell’apposito albo nazionale: anche l’esistenza di due albi diversi per i due istituti fa capire come la funzione sia differente.

Ciò chiarito, segnalo che sul sito internet del Ministero della Giustizia (Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali e Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi) nonché sui siti internet dei tribunali italiani e degli ordini professionali degli avvocati sono presenti schede illustrative sulle modalità per accedere al Patrocinio a Spese dello Stato oltre che modelli da utilizzate per la presentazione della domanda.

Articolo del:


di Avv. Marta Riccarda Gobbato

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse