Diffamazione a mezzo social network

Nel mondo dei social network capita, frequentemente, di lasciarsi andare a commenti superficiali, convinti che ciò che si scrive non abbia alcuna rilevanza, al pari di una parola detta al bar.
Nella prassi giudiziaria, tuttavia, sono sempre più frequenti i processi aventi ad oggetto scambi di insulti ed epiteti poco eleganti, avvenuti proprio sui social.
L’art. 595 del codice penale, infatti, punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
Il reato di diffamazione tutela la reputazione dell’individuo e il suo onore, intesi quali sentimento di stima che gli altri consociati hanno del soggetto preso di mira, in relazione alle qualità personali, professionali o morali di questi.
In tema di diffamazione, a mezzo social network, la Giurisprudenza ritiene applicabile l’aggravante di cui all’art. 595 comma 3 dal momento che l’offesa viene ritenuta, in questi casi, assimilata a quella arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», proprio in ragione della natura dei social, destinati ad essere frequentati da una generalità indefinita di utenti che, in sostanza, amplificano, in maniera indeterminata, la portata comunicativa dell’eventuale offesa.
Affinché si configuri il reato di diffamazione aggravata, in ogni caso, il commento o il post offensivo deve essere riferito a soggetti determinati o, comunque, determinabili.
Il consiglio, quindi, è quello di prestare molta attenzione e non credere, come spesso erroneamente accade, che il web sia zona franca.
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