Diffamazione tramite Facebook
La diffamazione si configura sia tramite la pubblicazione di un post denigratorio come pure mediante la pubblicazione di un commento offensivo
Prima di lasciarci andare a facili entusiasmi è meglio fare bene attenzione a ciò che si posta e a ciò che si commenta su Facebook.
Al giorno d'oggi molte persone utilizzano il Social Network, di cui sopra, per esprimere tutto ciò che pensano, anche i pensieri negativi che hanno su alcune persone.
E' quindi accaduto che nelle bacheche di alcuni utilizzatori di Facebook si siano lette frasi rivolte ad un determinato individuo, denigrandolo, anche senza scrivervi il nome, ma permettendo ai lettori di poterlo perfettamente individuare dagli elementi in esso indicati.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione "ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa" (Cass. Pen. - Sez. I- n. 16712/14).
Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
I Tribunali Italiani si trovano ormai spesso a formulare condanne di questo tipo poichè, nella società odierna, l'uso del Social Network Facebook è ormai ampiamente diffuso.
Quello che si è potuto notare è che molte persone scelgono questo strumento come il principale mezzo di comunicazione di qualunque pensiero, sentimento o anche richiesta. E' facile però incappare in qualche reato, specialmente in quello di diffamazione.
Questo si verifica non solo nella pubblicazione di un cosiddetto post, ma anche nella pubblicazione di un commento offensivo su un post di un altro soggetto.
In tal caso la Suprema Corte è giunta ad individuare il reato di cui all'art. 595 c.p. "diffamazione aggravata".
Dicono gli Ermellini che: "La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.." (Cass. Pen.- Sez. I- n. 24431/15).
Quindi, il consiglio che mi sento di dare, nella mia veste di legale, a tutti gli utilizzatori del Social network Facebook è quello di essere sempre molto scrupolosi ed attenti a quello che si pubblica, di ricordarsi che la natura di questo strumento è quello della condivisione di notizie, fotografie, è un mezzo di socializzazione e pertanto deve essere adoperato come tale.
Al giorno d'oggi molte persone utilizzano il Social Network, di cui sopra, per esprimere tutto ciò che pensano, anche i pensieri negativi che hanno su alcune persone.
E' quindi accaduto che nelle bacheche di alcuni utilizzatori di Facebook si siano lette frasi rivolte ad un determinato individuo, denigrandolo, anche senza scrivervi il nome, ma permettendo ai lettori di poterlo perfettamente individuare dagli elementi in esso indicati.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione "ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa" (Cass. Pen. - Sez. I- n. 16712/14).
Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
I Tribunali Italiani si trovano ormai spesso a formulare condanne di questo tipo poichè, nella società odierna, l'uso del Social Network Facebook è ormai ampiamente diffuso.
Quello che si è potuto notare è che molte persone scelgono questo strumento come il principale mezzo di comunicazione di qualunque pensiero, sentimento o anche richiesta. E' facile però incappare in qualche reato, specialmente in quello di diffamazione.
Questo si verifica non solo nella pubblicazione di un cosiddetto post, ma anche nella pubblicazione di un commento offensivo su un post di un altro soggetto.
In tal caso la Suprema Corte è giunta ad individuare il reato di cui all'art. 595 c.p. "diffamazione aggravata".
Dicono gli Ermellini che: "La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.." (Cass. Pen.- Sez. I- n. 24431/15).
Quindi, il consiglio che mi sento di dare, nella mia veste di legale, a tutti gli utilizzatori del Social network Facebook è quello di essere sempre molto scrupolosi ed attenti a quello che si pubblica, di ricordarsi che la natura di questo strumento è quello della condivisione di notizie, fotografie, è un mezzo di socializzazione e pertanto deve essere adoperato come tale.
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