Caratteristiche e differenze fra ASD e SSD


Caratteristiche delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche. Requisiti per l'iscrizione al registro del CONI
Caratteristiche e differenze fra ASD e SSD

Caratteristiche delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche - Requisiti per l'iscrizione al registro del CONI

Nella Guida pubblicata nel 2015 a cura dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte ("Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare") le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono definite nel seguente modo: 

- Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) è: una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica. Se le asd hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.  

I criteri per distinguere l’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica sono indicati dal Consiglio Nazionale del CONI. L’attività sportiva professionistica è quella svolta, a titolo oneroso e in modo continuativo nelle discipline regolamentate dal CONI, da parte di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che conseguono la qualificazione delle federazioni nazionali. L’attività sportiva professionistica non può essere esercitata da asd ma soltanto nella forma di società per azioni (spa) e di società a responsabilità limitata (srl).

- Le società sportive dilettantistiche (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. 
Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.  

I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono principalmente la dimensione dell’associazione, l’organizzazione e la gestione, il rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale.

Riassumendo:

Asd: Ente non commerciale di tipo associativo; Finalità di promozione sportiva dilettantistica; Senza scopo di lucro; Responsabilità patrimoniale dei soggetti che
agiscono in nome e per conto dell'associazione; Organizzazione e partecipazione democratica all'amministrazione e alla gestione.

Ssd: Società di capitali (o società cooperativa); Finalità di promozione sportiva dilettantistica; Senza scopo di lucro; Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci
limitata al capitale conferito; organizzazione e partecipazione capitalistica
all'amministrazione e alla gestione.

 Entrambe le ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste.
Tale riconoscimento si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FSN, DSA o EPS, a loro volta riconosciuti dal CONI a cui l'asd o la ssd sono affiliate.
Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

1) Requisiti di ASD e SDD per il riconoscimento e iscrizione al Registro del CONI
L'iscrizione al Registro avviene previa verifica dei contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti (art. 90, co. 18, L. 289/2002):
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Il riconoscimento sportivo dilettantistico da parte del CONI certifica, a favore delle Asd o Ssd iscritte nell'apposito registro, il diritto a godere delle agevolazioni previste in materia di lavoro (tra le altre).
 
2) Requisiti essenziali per le agevolazioni del Terzo settore: la Cassazione si pronuncia
Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che non hanno redatto l’atto costitutivo e lo statuto, non hanno diritto a godere dei benefici fiscali di cui alla legge 398/1991 e all’art.148, comma 3, del Tuir. Lo ha affermato una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 10980/2020).
Si tratta di aspetti rilevanti per gli enti che intenderanno iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e accedere alla riforma (D.lgs. 117/2017). Per fruire dei regimi fiscali agevolati dei non profit infatti si pone la necessità di adottare un atto costitutivo e uno statuto da depositare al Runts al momento dell’iscrizione. Mediante tali documenti (contenenti le clausole essenziali affinché l’ente possa qualificarsi come non commerciale) è infatti possibile verificare che l’ente sia effettivamente meritevole di fruire dei regimi fiscali agevolati. In aggiunta, resta fondamentale la valutazione concreta dall’effettivo svolgimento di attività non profit.
Venendo al caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, nei confronti di una società sportiva calcistica non avente i requisiti per fruire del regime agevolato di tassazione di cui alla L. n. 398 del 1991.
In particolare, l'Agenzia sosteneva la violazione della normativa di riferimento in quanto l'associazione sportiva per poter usufruire delle agevolazioni fiscale avrebbe dovuto predisporre atto costitutivo e statuto. Questi documenti dovrebbero tralaltro contenere i seguenti requisiti:
- denominazione e oggetto sociale, 
- assenza di fini di lucro, 
- enunciazione del principio di democraticità interna.
La mancanza di atto costitutivo e statuto (redatti dall’ associazione solo dal 25-4-2005) avrebbe, secondo l’Agenzia, impedito di fruire delle agevolazioni fiscali, con conseguente tassazione in misura ordinaria (cfr. L. 16 dicembre 1991, articolo 1, e  L. n. 289 del 2002, articolo 90, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Nella pronuncia in commento la Cassazione non ha riconosciuto i benefici fiscali in capo all’associazione sulla base delle seguenti motivazioni:
- per fruire del regime agevolativo gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere integrati con le clausole statutarie di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ( art. 111, comma 3, all'epoca vigente, art. 148 tuir) e di cui all’ art. 2 della L. 398 del 1991. 
- l'esenzione d'imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 148, in favore delle associazioni non lucrative (quale un'associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI. 
- le associazioni interessate devono conformarsi a alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.
L'associazione non aveva predisposto né lo statuto né l'atto costitutivo per l'anno 2004, provvedendo a tali incombenze solo nell'anno 2005 e pertanto non le sono stati riconosciuti i benefici fiscali.

 

Gianpaolo Palmiero

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
REVISORE CONFEDERALE DI COOPERATIVE
RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
 
via Generale Armando Diaz 58 
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di Dott. Gianpaolo Palmiero

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