Differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente


Natura giuridica del dolo eventuale. Profili di responsabilità nei casi limite. Difficoltà interpretative e applicative
Differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente
La Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi anni per far luce sulla vexata quaestio della natura del dolo eventuale e sulle differenze tra questo e la colpa cosciente. Tra le fattispecie esaminate dalla giurisprudenza, in cui la forma più tenue della volontà ed il grado più grave dell'imprudenza tendono ad affiancarsi, vi sono, a titolo meramente esemplificativo: gli incidenti stradali caratterizzati da macroscopiche violazioni delle norme cautelari, le condotte del datore di lavoro di inosservanza delle cautele a tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori, l'omessa autorizzazione alla terapia emotrasfusionale in danno dei figli minori operata da genitori testimoni di Geova, il contagio derivante da rapporti sessuali non protetti dell'infetto da HIV (o da altre malattie invalidanti o mortali, sessualmente trasmissibili), il lancio dei sassi dal cavalcavia, la responsabilità penale dell'internet-provider nei reati di pedofilia.
Il dolo eventuale è una figura "controversa", che si colloca in una zona-limite con la colpa con previsione. Nell’ultimo decennio giurisprudenza e dottrina si sono interrogate più volte sulla natura dei due istituti, cercando di delinearne i confini, spesso nebulosi, e con l'intento di individuare un parametro di discernimento idoneo a soddisfare le esigenze di accertamento e verifica processuale dell'elemento psicologico.
Il problema di fondo, quando si parla di "dolo eventuale", è rappresentato dalla mancanza di una definizione normativa di tale forma di colpevolezza, che, seppur non espressamente prevista, è delineata nell’art. 133 c.p., che attribuisce al giudice il potere discrezionale, ai fini della commisurazione della pena, di tener conto dell’intensità del dolo. La gravità del reato è rapportata, dunque, anche all'intensità del dolo che va, quindi, definito e graduato. Pertanto, l'istituto del dolo eventuale è nato ed è stato plasmato nel corso degli anni dalle sentenze dei giudici di legittimità.
La colpa cosciente è, invece, specificamente disciplinata nell’art. 61, 3° comma, c.p., quale aggravante della colpa.
Se il dolo rappresenta il normale criterio d’imputazione soggettiva e costituisce il modello fondamentale di illecito penale, colpa e preterintenzione, cioè gli altri due criteri di imputazione, operano soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il dolo è l’unica forma di responsabilità consapevole e rappresenta la volontarietà della condotta: il soggetto compie l’azione con coscienza e volontà, scegliendo di compierla. Per cui rappresentazione e volontà sono i due elementi cardine del dolo. Proprio nella nozione di "scelta" si esprime il senso pieno dell'appartenenza dell'atto al soggetto. Nel dolo il profilo conoscitivo e quello volitivo si intersecano dando vita all'essenza stessa del dolo.
La colpa è un criterio di imputazione che richiede esplicita previsione legislativa e si compone della previsione dell’evento che, seppur non voluto dall’agente, si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Nel reato colposo, quindi, il rimprovero che viene mosso all'agente è quello di aver trascurato i pericoli insiti nella propria condotta. L'imputazione a tale titolo trova la sua ragion d'essere in un rimprovero di non conformità a regole preventive scritte o socialmente consolidate (e dunque alle ragionevoli aspettative di comportamento diligente). La responsabilità per colpa si basa, quindi, sul riscontro della evitabilità del fatto, un fatto che l'agente avrebbe dovuto e potuto evitare.
Il reato è colposo quando l'evento non è voluto dall'agente, seppure dallo stesso previsto, e tuttavia si verifica ugualmente per: negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa), imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità), imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni), oppure per la mancata osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Dalla differente natura delle due imputazioni soggettive scaturisce che la previsione è un elemento comune sia al dolo che alla colpa e, pertanto, in linea di principio, un indicatore poco significativo per determinare a che titolo sia imputabile il reato all’agente.
L’elemento di discrimine tra dolo e colpa è, invece, l’esistenza o meno della volontà: nel dolo eventuale è richiesto un quid pluris da parte dell’agente che, nell’ambito di un giudizio comparativo degli interessi in gioco, accetta con coscienza di sacrificare (eventualmente) un bene diverso per conseguire il proprio fine.
Pertanto, il dolo eventuale si prospetterà ogni volta che il soggetto si sia lucidamente rappresentato la concreta prospettiva del possibile verificarsi dell’evento hic et nunc quale effetto collaterale della sua condotta e, dopo aver soppesato tutto (sia il fine perseguito sia l’eventuale prezzo da pagare) si sia consapevolmente determinato comunque ad agire.
L’accertamento del dolo eventuale dà luogo a gravi difficoltà in sede processuale. Il giudice deve esaminare i complessi psicologici dell’agente e trarre da indizi precisi e concordanti la presenza di una manifestazione di adesione all’evento.
Dal momento che la volontà del soggetto non è direttamente percepibile, la ricostruzione dei processi psichici dovrà avvenire tramite prove indiziarie che gli permetteranno di indagare lo scenario complessivo dei fatti e delle movenze psicologiche, e di cogliere i segni di un atteggiamento riconducibile alla sfera del volere alla luce della specificità del caso concreto.
Bisogna, peraltro, tenere sempre presente che, nei casi incerti in cui non è processualmente accertabile il processo volitivo, la soluzione privilegiata non può che essere quella di rinunziare all’imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa (ove prevista dalla legge), in omaggio al principio del favor rei.

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di Laura Lazzarini

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