Dimensione condominio: lavori edili e detrazioni in 4 domande


Effettuare lavori edili nel Condominio e detrarre spese? L'articolo spiega cosa, chi, come e quanto
Dimensione condominio: lavori edili e detrazioni in 4 domande

Riguardo gli interventi di ristrutturazione sia di singole unità abitative, sia di parti comuni di condomini, la legge di Bilancio del 2018 (L.205 del 27.12.17) ha prorogato al 31.12.18 la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fino al 50%. Nel 2019, salvo proroghe, la detrazione tornerà al 36%.

UN BREVE FOCUS SUI CONDOMINI: 4 DOMANDE

1) COSA SI INTENDE PER “PARTI COMUNI”?

Le parti comuni sono porzioni di edificio riferibili a più unità immobiliari indipendenti a prescindere dalla proprietà delle stesse.

In base all’articolo 1117, .c. 1, 2 e 3 del Codice Civile per parti comuni si intende:

- l’abitazione del portiere, spazi lavanderia, spazi riscaldamento o locali adibiti ad altri simili servizi comuni

- i portoni di accesso, le corti, le scale, l’ascensore, le fondamenta e il suolo su cui insiste il fabbricato, i muri portanti, le coperture, i terrazzi comuni, le cantine comuni, le fognature e tutte le parti dell’edificio di uso comune

2) CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI?

Ogni condomino in base ai millesimi di proprietà o in base ai criteri di cui al C.C. art.1123 e seguenti

MA ATTENZIONE!

La detrazione si riferisce all’anno in cui l’amministratore effettua il bonifico e la detrazione spetta al condomino, nel limite della quota di competenza, a condizione che questa sia stata corrisposta al condominio entro i termini di previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

3) QUALI INTERVENTI CONSENTONO DI ACCEDERE ALLE DETRAZIONI FISCALI?

Gli interventi su parti comuni per i quali il Condominio può richiedere la detrazione sono sia quelli da art. 3  del DPR 380/2001

Ovvero: 

- manutenzione ordinaria, 

- manutenzione straordinaria, 

- ristrutturazione edilizia, 

- restauro e risanamento conservativo

 

Sia tutti gli interventi già descritti nell’articolo precedente, riguardante le unità immobiliari singole, ovvero:

-interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da calamità, a stato di emergenza dichiarato

- interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico

- interventi che eliminano le barriere architettoniche e la bonifica amianto

- interventi per aumentare la sicurezza e prevenire atti illeciti (ad es. i furti) e agli interventi volti ad evitare gli infortuni domestici

- interventi finalizzati al risparmio energetico (installazione di fonti rinnovabili di energia per usi domestici)

- interventi di prevenzione sismica con riguardo alla messa in sicurezza statica sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente

IMPORTANTE!!!: Riguardo alle spese sostenute per prevenzione sismica, sono previste detrazioni aggiuntive grazie al decreto SISMABONUS. Riguardo alle spese sostenute per efficientamento energetico sono previste detrazioni grazie al decreto ECOBONUS

4) IN COSA CONSISTONO LE DETRAZIONI?

- 36%, (limite 48.000 €) per unità immobiliare relativo all’importo da corrispondere a partire dal 2019

- 50% (limite 96.000 €) delle spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12. 2018, per unità immobiliare

Articolo del:


di Architetto Eleonora Portacci

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