Dimissioni del lavoratore: termini e modalità di presentazione


Come presentare le dimissioni al datore di lavoro nel rispetto della normativa vigente: preavviso e dimissioni telematiche
Dimissioni del lavoratore: termini e modalità di presentazione

Il rapporto di lavoro subordinato è un contratto tra due parti contraenti, il datore di lavoro e il lavoratore; l’ordinamento giuridico riconosce che in questo rapporto la parte contrattualmente più debole, e quindi da proteggere, è quella del lavoratore: per questo motivo mentre il datore di lavoro può recedere dal contratto (licenziare) solo al verificarsi di determinati eventi, il lavoratore può dimettersi in qualsiasi momento, senza particolari motivi.

Quando un lavoratore vuole dimettersi deve porre in essere due comportamenti distinti:

  1. Comunicare la sua intenzione al datore di lavoro rispettando il termine di preavviso;
  2. Convalidare le proprie dimissioni con una procedura telematica.

 

Il preavviso del licenziamento

Quando il lavoratore decide di lasciare il proprio posto, deve darne comunicazione al datore di lavoro rispettando il cosiddetto “preavviso”: egli dovrà comunicare la sua intenzione un certo numero di giorni prima di quando intende effettivamente interrompere il rapporto di lavoro. Il numero di giorni di preavviso da rispettare varia a seconda del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e di norma non è mai inferiore agli 8 giorni; inoltre, all’interno del contratto individuale può essere previsto un termine inferiore o superiore a quello del contratto collettivo.

[ATTENZIONE: in molti contratti collettivi i giorni di preavviso si contano a partire da un giorno prestabilito (il 1° o il 16° giorno del mese) e a questo dovrò far riferimento per essere sicuro di aver rispettato le disposizioni del contratto].

Durante il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro prosegue normalmente, per cui il lavoratore è tenuto a rispettare gli orari di lavoro e le sue mansioni abituali. Per lo stesso principio, un evento sospensivo dell’attività lavorativa, come la malattia o l’infortunio, sospendono il decorso del preavviso, che slitta in avanti. Discorso diverso riguarda le ferie; se c’è accordo tra le parti, è possibile utilizzare le ferie durante il periodo di preavviso: questa soluzione può essere conveniente sia per il lavoratore, che non deve presentarsi a lavoro, ma viene comunque retribuito, sia per l’azienda, che smaltisce eventuali ferie arretrate del dipendente, senza doverle monetizzare tutte alla fine del rapporto di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore decide di non rispettare il preavviso? Egli sarà tenuto a risarcire il datore di lavoro tramite un’indennità di mancato preavviso: si tratta di una trattenuta in busta paga della misura della normale retribuzione giornaliera del lavoratore per i giorni per cui non è stato rispettato il preavviso.

L’unico caso in cui il lavoratore non è tenuto a rispettare il preavviso è quello delle dimissioni per giusta causa: se il lavoratore subisce un comportamento da parte del datore di lavoro che gli rende impossibile proseguire l’attività lavorativa, egli ha la possibilità di darne immediata comunicazione al datore di lavoro e interrompere fin da subito il rapporto lavorativo. Anzi: in questi casi è al lavoratore stesso che spetta l’indennità di mancato preavviso, come risarcimento per non aver potuto proseguire il rapporto di lavoro. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche che possono dar luogo a dimissioni per giusta causa sono: mancato pagamento della retribuzione, omesso versamento dei contributi, molestie da parte del datore di lavoro, mobbing, demansionamento.

 

Dimissioni telematiche

A partire dal 12 marzo 2016, non è più sufficiente comunicare con un certo preavviso la propria volontà di dimettersi al datore di lavoro. In un’ottica di maggiore protezione del lavoratore si è deciso di creare una procedura aggiuntiva che garantisse l’effettiva volontà del lavoratore di dimettersi: questa maggiore tutela era divenuta necessaria a causa del proliferare delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’abitudine (totalmente scorretta e in violazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro) di far firmare al dipendente, all’atto dell’assunzione, una lettera di dimissioni con la data in bianco, da utilizzare all’occorrenza.

Per questo motivo, affinché le proprie dimissioni siano effettive, è necessario procedere alla loro convalida tramite una procedura telematica: il lavoratore comunica telematicamente al datore di lavoro e all’Ispettorato del Lavoro la propria volontà, tramite l’invio di appositi moduli che garantiscono data certa e il riconoscimento del soggetto che effettua la comunicazione.

Il lavoratore può adempiere a questo obbligo personalmente o con il ricorso a soggetti abilitati, quali patronati, consulenti del lavoro, organizzazioni sindacali o enti bilaterali. Nel primo caso è necessario che il lavoratore sia in possesso dello SPID (l’identità digitale), grazie al quale potrà identificarsi sul sito del ministero del lavoro e inviare le proprie dimissioni telematiche; altrimenti sarà il soggetto abilitato a prendersi carico dell’identificazione del lavoratore e a inoltrare alle autorità competenti e al datore di lavoro stesso il modulo delle dimissioni.

Il lavoratore ha facoltà di revocare le proprie dimissioni telematiche entro 7 giorni dall’invio della comunicazione, con le medesime modalità.

La procedura che abbiamo appena visto è obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione delle dimissioni rassegnate:

  • nei rapporti di lavoro domestico;
  • durante il periodo di prova;
  • nel lavoro marittimo;
  • all’interno di sedi protette o di commissioni di certificazione.

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di CdL Ambra Schimmenti

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