Dimissioni On Line


Dal 12 marzo 2016 l’efficacia delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale è subordinata all’osservanza di una procedura telematica
Dimissioni On Line
A partire dal 12 marzo 2016 l’efficacia delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale è subordinata all’osservanza di una procedura telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
La nuova disciplina dettata dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 riguarda i rapporti di lavoro subordinato e ha la finalità di evitare il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco".
Resta fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 12 del 4 marzo 2016, fornisce chiarimenti sull’iter procedurale da seguire, vediamo come.
Le dimissioni online possono essere presentate direttamente dal lavoratore, se in possesso di Pin dispositivo Inps, oppure attraverso l’ausilio di un intermediario abilitato, quali i consulenti del lavoro, patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il modulo con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni si compone di 5 sezioni, contenenti, rispettivamente, i dati identificativi:
· del lavoratore;
· del datore di lavoro;
· del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
· della comunicazione, nella quale è necessario indicare la data di decorrenza delle stesse;
· del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.
Si precisa che la data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione del Lavoro territorialmente competente.
Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni inviate. La data di trasmissione del modulo consente al sistema di "controllare" il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni.
Come sopra anticipato, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle telematiche sono inefficaci; in tal caso è opportuno che il datore di lavoro inviti il lavoratore a utilizzare la nuova procedura informatica.
Restano fuori dal campo di applicazione della presente norma:
· i rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
· i rapporti di lavoro domestico e i casi in cui il recesso interviene nelle sedi protette;
· il recesso durante il periodo di prova;
· le dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la DTL territorialmente competente;
· i rapporti di lavoro marittimo.
Sul piano sanzionatorio, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. La competenza sull'accertamento e sull'irrogazione della sanzione è riservata alle Direzione Territoriale del Lavoro.

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di Elena Pitalis

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