Diniego di un sinistro? Obbligo di motivazione
Se l'Impresa di Assicurazione rigetta un sinistro deve motivare il rigetto. Obbligo di specifica motivazione, Ivass interviene a rafforzarlo
Come noto il decreto legislativo 209/2005 meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private, regolamenta di fatto ogni aspetto relativo al contratto assicurativo. Tale normativa, che poi trova attuazione nei Regolamenti emanati prima dall’Isvap, oggi dall’Ivass è sottoposta a costante aggiornamento in un’ottica di esclusiva salvaguardia e tutela dei diritti del consumatore/assicurato, il quale, come noto, viene ritenuto la parte economica "debole" del rapporto contrattuale. Ebbene, proprio in un’ottica di trasparenza e tutela del consumatore, l’Ivass è intervenuta a fine 2016 ad affrontare il delicato tema degli obblighi di specifica motivazione che le Imprese di Assicurazione sono tenute a rispettare.
Ma cos’è esattamente l’obbligo di specifica motivazione. Al comma 1 e 2 dell’art. 148 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private), rubricato "procedure di risarcimento" il legislatore ha disposto che l’Impresa di Assicurazione deve formulare all’assicurato richiedente una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno subito o altrimenti "comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta". La ratio del legislatore è pacifica, operare sempre con la massima trasparenza nei confronti dell’assicurato al fine di poter garantire allo stesso il diritto di determinarsi sul da farsi e poter al meglio tutelare i propri diritti anche decidendo di evitare un inutile quanto faticoso contenzioso. Tutto ciò si rende possibile proprio rispettando quanto disposto dal legislatore attraverso l’art. 148 del CAP e dunque fondando il diniego di indennizzo su basi concrete e dal punto di vista probatorio indiscutibili, senza nulla tralasciare a interpretazioni dubbiose. Tale obbligo, in capo all’Assicurazione viene tanto più rafforzato laddove sia proprio intenzione di questa respingere la richiesta di risarcimento.
Il senso è chiaro, il presupposto sul quale viene stipulato un contratto assicurativo si basa sul rischio assunto dall’Impresa di indennizzare l’assicurato in caso in cui dovesse realizzarsi quell’evento futuro e incerto garantito in polizza ed entro i limiti pattuiti. Assumendosi tale rischio, dietro corresponsione di un corrispettivo da parte del consumatore - il c.d. "premio" - l’assicurazione è obbligata a coprire il realizzarsi dell’evento garantito in polizza, sempre che non esistano dei fattori discriminanti che escludano l’attivazione della medesima. E’ chiaro che, sempre e qualora esistono tali fattori discriminanti, l’aspettativa dell’assicurato di ricevere il risarcimento del danno viene disattesa e l’assicuratore ha il dovere di specificare nel dettaglio i motivi del rifiuto anteposto.
L’intervento deciso dell’Ivass in tale ambito viene giustificato in considerazione del fatto che nel mercato assicurativo, è purtroppo nota la prassi per cui alcune Compagnie Assicurative utilizzano stratagemmi per porre in essere pratiche dilatorie al fine di risarcire il danneggiato il più tardi possibile o addirittura evitare di risarcirlo, e il rifiuto all’indennizzo basato su motivazioni carenti è proprio uno di questi. Il danneggiato, dunque, si vede legittimato a rivolgersi ad un professionista e ad esporre reclamo all’Istituito di Vigilanza che, in caso di accertamento positivo su tali pratiche interviene in misura anche severa. Ed è proprio a seguito dei numerosi reclami pervenuti all’Organo di Vigilanza su tale questione che l’Ivass, con lettera al mercato del 15 dicembre 2016 è intervenuta ulteriormente sull’argomento con l’intento di rafforzare il diktat dell’art. 148 del CAP per riportare le Imprese di Assicurazione a rivedere il proprio atteggiamento nei confronti dell’assicurato su tale tematica. E così l’Istituto di Vigilanza non solo ribadisce l’importanza di liberare il consumatore da qualsiasi onere istruttorio (all’assicurato viene richiesto di assolvere correttamente solo quanto indicato dalla normativa di settore al fine di facilitare la procedura di risarcimento da parte dell’assicurazione) restando questo a carico esclusivo dell’Impresa di Assicurazione, ma censura anche condotte dilatorie poste in essere dalle assicurazioni in caso di diniego del risarcimento considerandole inaccettabili e passibili di sanzione. In particolare:
1. contesta genericamente "l’insussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e l’evento denunciato" ovvero "la incompatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro", senza fornire specifiche indicazioni tecniche né gli elementi di prova sui quali si fonda il diniego (perizie, accertamenti tecnici, testimonianze, risultanze delle rilevazioni tramite "scatola nera", perizie medico/legali...); ciò accade sia per sinistri con danni a cose che a persone;
2. contesta "tout court" la responsabilità nel cagionare l’evento senza indicare gli elementi obiettivi e/o gli accertamenti istruttori che hanno portato a tale conclusione.
3. motiva il diniego con l’impossibilità di eseguire la perizia sul veicolo per indisponibilità del mezzo, senza comprovare che il perito si sia attivato per eseguire l’accertamento peritale entro i tempi e le modalità previsti dalla legge e che il tentativo sia risultato infruttuoso per comportamento imputabile al danneggiato.
D’altro canto non è fatto mistero della circostanza per cui dopo l’intervento dell’Ivass sulla questione, molte Società di Assicurazione hanno preso nuovamente in considerazione alcune posizioni contestate e con adeguati accertamenti relativi al danno, disposto il risarcimento.
Ma cos’è esattamente l’obbligo di specifica motivazione. Al comma 1 e 2 dell’art. 148 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private), rubricato "procedure di risarcimento" il legislatore ha disposto che l’Impresa di Assicurazione deve formulare all’assicurato richiedente una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno subito o altrimenti "comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta". La ratio del legislatore è pacifica, operare sempre con la massima trasparenza nei confronti dell’assicurato al fine di poter garantire allo stesso il diritto di determinarsi sul da farsi e poter al meglio tutelare i propri diritti anche decidendo di evitare un inutile quanto faticoso contenzioso. Tutto ciò si rende possibile proprio rispettando quanto disposto dal legislatore attraverso l’art. 148 del CAP e dunque fondando il diniego di indennizzo su basi concrete e dal punto di vista probatorio indiscutibili, senza nulla tralasciare a interpretazioni dubbiose. Tale obbligo, in capo all’Assicurazione viene tanto più rafforzato laddove sia proprio intenzione di questa respingere la richiesta di risarcimento.
Il senso è chiaro, il presupposto sul quale viene stipulato un contratto assicurativo si basa sul rischio assunto dall’Impresa di indennizzare l’assicurato in caso in cui dovesse realizzarsi quell’evento futuro e incerto garantito in polizza ed entro i limiti pattuiti. Assumendosi tale rischio, dietro corresponsione di un corrispettivo da parte del consumatore - il c.d. "premio" - l’assicurazione è obbligata a coprire il realizzarsi dell’evento garantito in polizza, sempre che non esistano dei fattori discriminanti che escludano l’attivazione della medesima. E’ chiaro che, sempre e qualora esistono tali fattori discriminanti, l’aspettativa dell’assicurato di ricevere il risarcimento del danno viene disattesa e l’assicuratore ha il dovere di specificare nel dettaglio i motivi del rifiuto anteposto.
L’intervento deciso dell’Ivass in tale ambito viene giustificato in considerazione del fatto che nel mercato assicurativo, è purtroppo nota la prassi per cui alcune Compagnie Assicurative utilizzano stratagemmi per porre in essere pratiche dilatorie al fine di risarcire il danneggiato il più tardi possibile o addirittura evitare di risarcirlo, e il rifiuto all’indennizzo basato su motivazioni carenti è proprio uno di questi. Il danneggiato, dunque, si vede legittimato a rivolgersi ad un professionista e ad esporre reclamo all’Istituito di Vigilanza che, in caso di accertamento positivo su tali pratiche interviene in misura anche severa. Ed è proprio a seguito dei numerosi reclami pervenuti all’Organo di Vigilanza su tale questione che l’Ivass, con lettera al mercato del 15 dicembre 2016 è intervenuta ulteriormente sull’argomento con l’intento di rafforzare il diktat dell’art. 148 del CAP per riportare le Imprese di Assicurazione a rivedere il proprio atteggiamento nei confronti dell’assicurato su tale tematica. E così l’Istituto di Vigilanza non solo ribadisce l’importanza di liberare il consumatore da qualsiasi onere istruttorio (all’assicurato viene richiesto di assolvere correttamente solo quanto indicato dalla normativa di settore al fine di facilitare la procedura di risarcimento da parte dell’assicurazione) restando questo a carico esclusivo dell’Impresa di Assicurazione, ma censura anche condotte dilatorie poste in essere dalle assicurazioni in caso di diniego del risarcimento considerandole inaccettabili e passibili di sanzione. In particolare:
1. contesta genericamente "l’insussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e l’evento denunciato" ovvero "la incompatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro", senza fornire specifiche indicazioni tecniche né gli elementi di prova sui quali si fonda il diniego (perizie, accertamenti tecnici, testimonianze, risultanze delle rilevazioni tramite "scatola nera", perizie medico/legali...); ciò accade sia per sinistri con danni a cose che a persone;
2. contesta "tout court" la responsabilità nel cagionare l’evento senza indicare gli elementi obiettivi e/o gli accertamenti istruttori che hanno portato a tale conclusione.
3. motiva il diniego con l’impossibilità di eseguire la perizia sul veicolo per indisponibilità del mezzo, senza comprovare che il perito si sia attivato per eseguire l’accertamento peritale entro i tempi e le modalità previsti dalla legge e che il tentativo sia risultato infruttuoso per comportamento imputabile al danneggiato.
D’altro canto non è fatto mistero della circostanza per cui dopo l’intervento dell’Ivass sulla questione, molte Società di Assicurazione hanno preso nuovamente in considerazione alcune posizioni contestate e con adeguati accertamenti relativi al danno, disposto il risarcimento.
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