Diniego illegittimo del permesso di soggiorno

Successivamente, avendo trovato un’occupazione stabile ed avendo formato una famiglia con una connazionale, si integrava nel tessuto sociale.
In data 10.01.2011, gli veniva notificato un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in Italia, la cui unica motivazione era che il medesimo, fra il 1998 ed il 2001, aveva riportato la condanna sopra menzionata che gli avrebbe precluso, a dire del Questore pro tempore della Provincia di Genova, la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 3, l. 189 del 2002;
Lo Scrivente, assunta la difesa dell’interessato, estraeva copia del certificato del Casellario giudiziario di Tizio da cui risulta il precedente, di cui sopra, relativo ad un furto, punito dagli artt. 624 - 625, n. 6 c.p.
Tizio, pertanto, ricorreva contro il provvedimento di rigetto lamentando l’erronea ed abnorme applicazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, così come modificato dalla l. 189 del 2002. in relazione all’art. 380 c.p.p.
Come detto sopra, le condanne subite da Tizio erano antecedenti al 2002 e costituivano l’unico motivo posto a fondamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore pro tempore della Provincia di Genova.
Tutto ciò costituisce un’applicazione abnorme ed illegittima della legge, contraria all’interpretazione costante delle disposizioni in materia, sopra citate.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, difatti, accoglie e condivide l’orientamento in base al quale: "...L'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dagli artt. 4, 3° comma e 5, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998 non può essere applicato a condanne intervenute anteriormente all'entrata in vigore di tali norme, tenendo altresì presente, dato che la disposizione legislativa non opera alcuna distinzione al riguardo, che la data della condanna, rilevante a tali fini, è quella in cui essa è pronunciata per la prima volta, anche se non è definitiva, senza che rilevi quella di un'eventuale successiva pronuncia d'appello..." (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 04/02/2010, n. 286, ma si confronti fra le tante altre anche T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18/05/2010, n. 2056; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 11/05/2010, n. 1118; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 08/01/2009, n. 3).
In base all’orientamento sopra citato, l'autorità di polizia non può legittimamente, sulla base di un precedente penale risalente ed anteriore al d.lg. 30 luglio 2002 n. 189, negare automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha l’onere di confrontare l’elemento negativo (la condanna) con quelli che testimoniano l'avvenuto inserimento sociale che, se ritenuti, a seguito di un'attenta istruttoria, prevalenti, presenti ed attuali, giustificano indubbiamente il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno.
Tali principi di civiltà giuridica sono desumibili oltre che dalle interpretazioni pretorie dei Giudici anche dal tenore della circolare del Ministero dell’Interno n. 300/C/2003 del 09.09.2003.
In ultimo, anche il Consiglio di Stato ha, più volte, ha ribadito che: "...Non sussiste automatismo tra condanna atteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.c. per reati rientranti nell'art. 380 c.p.p., nelle ipotesi in cui questa sia stata inflitta in un momento antecedente rispetto a quello di entrata in vigore della novella del 2002, ed il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno..." (per tutte cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19/03/2009, n. 1677).
Aderendo all’orientamento sopra citato, il T.A.R. per la Liguria, con la sentenza n. 1432 del 07.10.2011, accoglieva il ricorso di Tizio e stabiliva che: "L'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. "ostativi" non può essere applicato a condanne intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione".
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