Diplomati al conservatorio, abilitati in II fascia


Recenti sentenze hanno statuito l'illegittimità dell'operato del Ministero di non considerare abilitanti i titoli del vecchio ordinamento Afam.
Diplomati al conservatorio, abilitati in II fascia
I diplomati Afam-Conservatorio che hanno conseguito il Diploma secondo l'ordinamento previgente alla legge 508/99, secondo i Tribunali di Pavia, Brindisi, Benevento e Vallo della Lucania sono stati illegittimamente collocati nelle graduatorie di istituto terza fascia piuttosto che in quelle di seconda fascia.
In particolare, la giurisprudenza ha considerato la valenza del programma didattico e la tipologia di diploma conseguito piuttosto che la data del conseguimento dello stesso, che, allo stato è stata comunque estesa al 31.12.2017.
I giudici di merito hanno considerato discriminatorio ed illegittimo l'operato del Ministero che ha negato l'inserimento nella seconda fascia ai diplomati conservatorio-Afam vecchio ordinamento ed ha, invece, addirittura riconosciuto valore abilitante ai diplomati conservatorio vecchio ordinamento.
Dunque, i diplomati Afam-Conservatorio che abbiano conseguito il diploma sulla base dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge 508/99 possono adire il Tribunale ordinario ovvero quello amministrativo al fine di chiedere giudizialmente l'inserimento nella seconda fascia di istituto.
Al fine di evidenziare la chiarezza con la quale i Tribunali hanno inserito alcuni ricorrenti, diplomati conservatorio vecchio ordinamento ed inseriti nelle graduatorie di terza fascia, si riporta un passaggio della decisione del Tribunale di Vallo della Lucania del 9 Febbraio 2017: "...Come detto l’art. 1, comma 107 ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. E’ pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro i1 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. Tribunale Pavia del 14.9.2015 ; cfr. Tribunale di Benevento ordinanza del 23.1.2015). Ne deriva che il ricorrente in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore che di quello AFAM vecchio ordinamento (diploma di flauto, conseguito presso il conservatorio di musica "Gesualdo Da Venosa" di Potenza dell’a.s. 1994/1995) ha diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di II fascia per gli anni 2014/2017 in quanto titolare di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento...".
Per aderire al ricorso è possibile contattare direttamente lo studio legale ovvero visitare il sito: www.ricorsiscuola.it

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di Avvocato Paolo Zinzi

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