Diritti dei titolari di contrassegno per disabili


Quali prerogative sono concesse ai titolari di "Pass Invalidi" e come impugnare le contravvenzioni stradali elevate ingiustamente
Diritti dei titolari di contrassegno per disabili
Il contrassegno invalidi è riservato a chi ha gravi problemi di deambulazione, è portatore di handicap oppure è non vedente (detto impropriamente pass invalidi).
Una volta ottenuto il contrassegno è bene esporlo in maniera ben visibile sull'auto, ed è necessario che la persona titolare del "pass" sia presente all'interno del veicolo quanto esso è esposto, anche se non necessariamente in qualità di conducente.
E' importante ricordare che il contrassegno invalidi non è più collegato, come un tempo, a uno specifico veicolo. Esso è divenuto documento individuale, e l’interessato può trasferirlo in qualsiasi auto voglia, anche di familiari o amici, a patto che sia ivi presente il titolare (in qualità di passeggero o conducente).
L’auto con il "pass invalidi" può circolare nelle aree pedonali urbane (è però prudenziale veirificare le condizione autorizzative di accesso). Altresì concesso l'uso delle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi, nonchè la circolazione nei giorni di blocco del traffico per le domeniche ecologiche o l’obbligo di circolazione a targhe alterne (a prescindere dal modello di auto con esposto il contrassegno). Discorso similare in tutti gli altri casi di blocco, sospensione o limitazione del traffico.
Per il Parcheggio, sono previsti deglie spazi esclusivi delimitati da strisce gialle. Sono previsti inoltre stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili).
Una recente ed interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha però stabilito che l’auto con il "pass invalidi" non possa parcheggiare gratuitamente sugli spazi delimitati dalle strisce blu anche nel caso in cui tutti gli spazi adiacenti delimitati con le strisce gialle - quelli esclusivi - siano occupati.
Con il pass invalidi è consentito parcheggiare l’auto nelle zone di divieto di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
E' però sempre vietato, lasciare l’auto anche se con il contrassegno invalidi:
in divieto di sosta con rimozione forzata;
in divieto di fermata;
in corrispondenza di passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie segnalate, passaggi a livello, gallerie, aree di fermata bus, corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico;
in corrispondenza o in prossimità di incroci ed intersezioni;
in seconda fila, su marciapiedi o su piste ciclabi;
nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso;
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso.
In ogni caso, al titolare dell’auto con contrassegno invalidi non può essere rimosso il veicolobloccato.
Se dovesse capitare che all’auto con il "pass invalidi" sia notificata a casa una multa per passaggio in zona a traffico limitato (Ztl), è bene segnalare immediatamente, per iscritto, al Comando della Polizia Locale che il veicolo era dotato di contrassegno invalidi, e chiedere l'annullamento in autotutela. In caso di rigetto o silenzio, sarà necessario impugnare entro 60 giorni dalla notifica il verbale avanti la Prefettura Competente ovvero entro 30 giorni avanti il Giudice di Pace.

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di Avv. Marcella Burlando

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