Diritti del convivente sull`abitazione del partner
Il convivente more uxorio è dententore dell'appartamento del partner e non mero ospite

Una recentissima sentenza della Cassazione ha ribadito che la posizione del convivente more uxorio in merito all'immobile in cui vive con il partner, nel caso in cui la relazione finisca per qualsivoglia motivo oppure in caso di morte dell'altro, non si può qualificare come quella di un mero ospite bensì come quella di un detentore qualificato.
Da tale sentenza emerge infatti che il convivente non è un ospite, pertanto, privo di alcun diritto reale sull'abitazione, bensì un detentore qualificato dell'immobile in cui ha vissuto con il partner, in quanto a parere degli Ermellini, quando la relazione delle coppie di fatto si caratterizza per stabilità e durata, il loro legame può essere equiparato a quello di una vera e propria famiglia, in quanto la casa diventa la residenza abituale di entrambi i conviventi; l'abitazione diventa il fulcro dei progetti di entrambi e conseguentemente della famiglia che si è creata.
Da ciò discende che il convivente proprietario dell'immobile non può cacciare di casa il partner da un momento all'altro. Se quest'ultimo è intenzionato a tornare unico utilizzatore dell'abitazione di sua proprietà dovrà dare al partner un congruo preavviso per permettergli di trovare un'altra sistemazione abitativa.
Conseguentemente, se il proprietario dell'immobile cambia la serratura della propria abitazione o caccia violentemente il convivente, quest'ultimo ha il diritto e, pertanto, può agire giudizialmente per essere reintegrato nell'immobile, pur non essendo il comproprietario dell'alloggio.
Il convivente di fatto, può, quindi, legittimamente esercitare l'azione di spoglio ex art. 1168 c.c. nei confronti dell'ex convivente proprietario o in caso di morte del partner nei confronti degli eredi di quest'ultimo.
Da tale sentenza emerge infatti che il convivente non è un ospite, pertanto, privo di alcun diritto reale sull'abitazione, bensì un detentore qualificato dell'immobile in cui ha vissuto con il partner, in quanto a parere degli Ermellini, quando la relazione delle coppie di fatto si caratterizza per stabilità e durata, il loro legame può essere equiparato a quello di una vera e propria famiglia, in quanto la casa diventa la residenza abituale di entrambi i conviventi; l'abitazione diventa il fulcro dei progetti di entrambi e conseguentemente della famiglia che si è creata.
Da ciò discende che il convivente proprietario dell'immobile non può cacciare di casa il partner da un momento all'altro. Se quest'ultimo è intenzionato a tornare unico utilizzatore dell'abitazione di sua proprietà dovrà dare al partner un congruo preavviso per permettergli di trovare un'altra sistemazione abitativa.
Conseguentemente, se il proprietario dell'immobile cambia la serratura della propria abitazione o caccia violentemente il convivente, quest'ultimo ha il diritto e, pertanto, può agire giudizialmente per essere reintegrato nell'immobile, pur non essendo il comproprietario dell'alloggio.
Il convivente di fatto, può, quindi, legittimamente esercitare l'azione di spoglio ex art. 1168 c.c. nei confronti dell'ex convivente proprietario o in caso di morte del partner nei confronti degli eredi di quest'ultimo.
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